Convenzione di Ginevra 
per la protezione delle persone civili 
in tempo di guerra

Conchiusa a Ginevra il 12 agosto 1949


Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1950


Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 1950


Entrata in vigore per la Svizzera il 21 ottobre 1950

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949, allo scopo di elaborare una convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto quanto segue:


Art. 3

Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1.

Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

a.

le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b.

la cattura di ostaggi;

c.

gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d.

le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2.

I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti.

Le Parti belligeranti si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

Art. 14

Le Alte Parti contraenti, già in tempo di pace, e le Parti belligeranti, dopo l’inizio delle ostilità, potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle zone e località sanitarie e di sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i fanciulli d’età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e le madri di bambini d’età inferiore ai sette anni.

Sin dall’inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiudere tra di loro degli accordi relativi al riconoscimento delle zone e località da esse costituite. Esse potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.

Le Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e località sanitarie e di sicurezza.

Art. 16

I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari.

Per quanto le esigenze militari lo consentano, ognuna delle Parti belligeranti favorirà i provvedimenti presi per ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre persone esposte ad un grave pericolo e proteggerle contro il saccheggio e i cattivi trattamenti.

Art. 17

Le Parti belligeranti si sforzeranno di conchiudere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o accerchiata, dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio dei ministri d’ogni religione, del personale e del materiale sanitario a destinazione di questa zona.

Art. 18

Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti belligeranti.

Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell’articolo 19, potessero privarli della protezione.

Gli ospedali civili saranno contrassegnati, semprechè vi siano autorizzati dallo Stato, mediante l’emblema previsto dall’articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19491 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

Le Parti belligeranti, in quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili, allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione aggressiva.

In considerazione dei pericoli che la prossimità di obiettivi militari può costituire per gli ospedali, si dovrà vigilare affinchè tali obiettivi ne siano possibilmente lontani.

Art. 28

Nessuna persona protetta potrà essere utilizzata per mettere, con la sua presenza, determinati punti o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari.

Art. 33

Nessuna persona protetta può essere punita per un’infrazione che non ha commesso personalmente.
Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d’intimidazione o di terrorismo, sono vietate.
È proibito il saccheggio. Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.

Art. 47

Le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, nè in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all’occupazione delle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, nè in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, nè, infine, in seguito all’annessione, da parte di quest’ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso.

Art. 50

La Potenza occupante faciliterà, con il concorso delle autorità nazionali e locali, l’ordinato esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all’educazione dei fanciulli.

Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari per facilitare l’identificazione dei fanciulli e la registrazione della loro filiazione. In nessun caso essa potrà procedere ad un mutamento del loro stato personale, nè arruolarli in formazioni o organizzazioni dipendenti da essa.

In mancanza di adeguate istituzioni locali, la Potenza occupante dovrà prendere disposizioni per assicurare il sostentamento e l’educazione, possibilmente a cura di persone della stessa nazionalità, lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un amico che possa provvedervi.

Una sezione speciale dell’ufficio istituito in virtù delle disposizioni dell’articolo 136 sarà incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per stabilire, nei casi incerti, l’esatta identità dei fanciulli. Le indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri congiunti prossimi saranno sempre registrate.

La Potenza occupante non dovrà ostacolare l’applicazione delle misure preferenziali che fossero state adottate, prima dell’occupazione, in favore dei fanciulli d’età inferiore a quindici anni, delle donne incinte e delle madri di fanciulli d’età inferiore a sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la protezione contro gli effetti della guerra.

Art. 53

È vietato alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari.

Art. 55

La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insufficienti.

La Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l’amministrazione d’occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinchè ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore.

Le Potenze protettrici potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d’approvvigionamento dei territori occupati con viveri e medicamenti, con riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da impellenti necessità militari.

Art. 59

Allorchè la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi.

Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario.

Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione.

Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte belligerante avversa avrà tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante.

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