Il Diritto Internazionale Umanitario


Con la Convenzione di Ginevra del 1864 si fanno spazio, nel Diritto internazionale umanitario, dei principi umanitari che si affermeranno a livello internazionale molto velocemente.

Da questo momento risultano garantite le attività delle Società Nazionali di soccorso che, sotto l'emblema della croce rossa, sono destinate ad agire come servizio ausiliare della sanità delle forze armate. Se è vero da un lato che il Diritto internazionale umanitario ha subito grandi sviluppi da quella prima Convenzione è anche vero che questi non sono altro che l'aggiornamento e l'ampliamento dei principi universali essenziali stabiliti dalla stessa.

I principi della Convenzione di Ginevra del 1864 sono, infatti, riconfermati ed ampliati della "Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra", ripresi poi nei testi dell'Aja del 29 luglio 1899, nei quali viene adottata, tra l'altro, una convenzione per l'adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima.

Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati - guerra terrestre, marittima, neutralità, ecc. - viene adottata all'Aja il 18 ottobre 1907.

La prima guerra mondiale evidenzia le lacune delle norme fino ad allora formulate e nel 1929 vengono adottate due convenzioni, una per il trattamento dei prigionieri di guerra, l'altra per migliorare la protezione dei feriti e dei malati sulla base della passata esperienza.

Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle persone coinvolte nelle ostilità, ed in particolare della popolazione civile, è tragica. Alla fine del conflitto si avverte fortemente l'esigenza di rivedere le convenzioni vigenti e nel 1946, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, si riunisce a Ginevra una Conferenza diplomatica che, il 12 agosto 1949, adotta quattro convenzioni. Regole precise proteggono gli internati civili, i diritti e i doveri di una Potenza occupante sono chiaramente stabiliti, sono vietate le rappresaglie e le deportazioni.

I Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;

II Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate su mare;

III Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati.

I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra, gli internati e ad intrattenersi con i detenuti senza testimoni.

Il 4 maggio del 1954 viene adottata all'Aja una "Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato". Il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile".

Nel 1977, una nuova Conferenza Diplomatica adotta due "Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949" destinati appunto a completare le norme di protezione previste dalle quattro Convenzioni di Ginevra.

Il I Protocollo ne estende il campo di applicazione e di controllo, identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e meglio assicurando la protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali.

Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali mediante una serie di disposizioni destinate ad assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civili privati della libertà.

Il 10 ottobre del 1980 viene adottata a Ginevra una "Convenzione sul divieto e la limitazione dell'impiego di talune armi classiche" che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato.

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