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IL PATTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI
Conferenza di Pace di Parigi del 1919
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testo in italiano
a cura di
Pubblicazioni Centro italiano Studi per la Pace
www.studiperlapace.it

La Società delle Nazioni tenne la sua prima conferenza a Ginevra il 15 novembre 1920, alla quale erano rappresentate 42 Nazioni.

Il Patto viene adottato come integrazione del Trattato di Versailles (28 giugno 1919) con il fine di istituire un organo di cooperazione internazionale che assicuri il compimento degli obblighi internazionali assunti alla fine della guerra ed offra salvaguardie contro la guerra, ed è aperto a tutte le nazioni civilizzate.

Il trattato contiene i principi di sicurezza collettiva (difesa comune dei facenti parte alla Società delle nazioni contro un aggressore terzo), di risoluzione delle controversie internazionali, della riduzione degli armamenti.

La portata innovativa del Patto, che introdusse una nuova era nelle relazioni internazionali (Sergio Marchisio, L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, il Mulino, Bologna 2000 18ss., anche per gli spunti che seguono; cfr. però Baldoni, La società delle Nazioni, I: Nozioni generali, Padova 1936, 54ss.), era quella di istituire un ente internazionale con fini politici generali per garantire la pace.

In particolare, il fine prevalente del mantenimento della pace era inteso come rispetto dell'ordine internazionale politico e territoriale sancito dai Trattati di pace.

In questo senso, l'articolo 10 del Patto statuiva che

i Membri della Società si impegnano a rispettare, e a proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società.

Gli stati contraenti del Patto intendevano altresì escludere il ricorso di tutti gli Stati alla violenza bellica come unico mezzo per affermare le proprie rivendicazioni (articoli 11-16).

Proprio a partire dall'articolo 10 si sviluppò negli anni tra le due guerre la riflessione sulla problematica di aggressione. Appare sintomatico che il Protocollo di Ginevra sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali (nel quale confluì progetto di trattato di mutua assistenza che intendeva rafforzare le disposizioni statutarie sulla sicurezza collettiva), che fu votato dall'Assemblea ed aperto alla firma degli Stati membri il 2 ottobre 1924, non raggiunse il numero sufficiente di ratifiche; egual sorte toccò al Trattato generale sulla rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale (cd. Patto Briand.Kellog) del 27 agosto 1928.

Tra i patti internazionali più significativi adottati dalla Società delle nazioni, si ricordano;

- il trattato sui mandati (24 luglio 1922);
- il trattato contro il commercio di schiavi e contro la schiavitù
(25 settembre 1926);
- il trattato di Locarno tra Francia e Polonia (16 ottobre 1925).

In realtà i passi compiuti dal patto nella direzione del ripudio della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e verso un ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto, sulla cooperazione tra gli Stati e sulla capacità di risolvere i conflitti sfuggendo dal ricorso alla guerra, furono totalmente disattesi, salvo poche eccezioni (mediazione tra Finlandia e Svezia per la questione delle isole Aland nel 1921 e tra Grecia e Bulgaria sui confini nel 1925).

Nel 1923, infatti, la Francia occupò il territorio della Ruhr, e l'Italia Corfu - Kérkira. La Germania, che pur aveva aderito al Patto nel 1926, si ritirò nel 1933, seguita dal Giappone a seguito della condanna della Società delle Nazioni dell'attacco alla Cina. Ulteriori fallimenti furono il mancato mantenimento della pace tra Bolivia e Paraguay sul Chaco Boreal tra 1932 e 1935 e il non aver potuto impedire la conquista italiana dell'Etiopia a partire dal 1935.

La Società aveva di fatto smesso di svolgere attività politica fin dal 1939; tale organismo internazionale, che venne sostituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, celebrò la propria morte dall'8 al 18 aprile 1946, nella quale l'Assemblea ne votò lo scioglimento con voto unanime di 34 membri presenti (su 54) a partire dal 19 aprile dello stesso anno.

PATTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercè:
l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi;
lo stabilimento di rapporti palesi, giusti e onorevoli fra le Nazioni;
il fermo riconoscimento delle regole del diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi;
l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili;
le Alte Parti contraenti consentono nel presente " Patto della Società delle Nazioni ".

Articolo 1

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia effettive guarantigie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recederne, salvo preavviso di due anni, purché al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Articolo 2

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Articolo 3

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società. Si riunirà a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quello altro luogo che eventualmente fosse stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Articolo 8

I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinché i vari Governi li esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a nuovo esame e revisione, almeno ogni dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio. I Membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni.

Il Consiglio avviserà ai modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla propria salvaguardia.

I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa le proporzioni dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Articolo 10

I Membri della Società si impegnano a rispettare, e a proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà ai modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito.

Articolo 11

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il segretario generale convocherà immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società potrà in via amichevole richiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Articolo 12

I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse fra loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitrato o ad un regolamento giudiziale o all'esame del Consiglio, e in ogni caso non ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, la decisione deve essere pronunciata entro un termine conveniente, e il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui l'avvertenza gli sarà stata sottoposta.

Articolo 14

Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai Membri della Società un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà' competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

Articolo 16

Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra, in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato ipso facto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore e i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei Membri della Società come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero; di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore, e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società, cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati.

Articolo 22

Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li governavano, e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sé, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della civiltà, e le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto.

Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilità e siano disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatarie della Società e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e altre circostanze simili.

Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finché non saranno in grado di reggersi da sé. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'Africa centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrà rispondere dell'amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza e di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi e dei liquori, il divieto di stabilire fortificazioni e basi militari o navali e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizione altresì, che assicurino agli altri Membri della Società vantaggi eguali per il commercio ed il traffico.

Vi sono territori, come quelli dell'Africa sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densità della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo Stato mandatario, e per le altre circostanze, possono meglio essere amministrate secondo le leggi del detto Stato, come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà alla Società una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Società.

Una commissione permanente sarà costituita, per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'osservanza dei mandati.





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