Il Consiglio Nazionale dell&Mac226;Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell&Mac226;Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l&Mac226;informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell&Mac226;infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati&Mac226; contenuto nell&Mac226;articolo 2 della Legge istitutiva dell&Mac226;Ordine, i giornalisti italiani a:
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:
a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all&Mac226;utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l&Mac226;uso di termini impropri;
b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l&Mac226;attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;
c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all&Mac226;identità ed all&Mac226;immagine che non consentano l&Mac226;identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell&Mac226;esposizione attraverso i media;
d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l&Mac226;informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.
IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI
i. Il Consiglio nazionale dell&Mac226;Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell&Mac226;Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell&Mac226;informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.
ii. Il CNOG e la FNSI, d&Mac226;intesa con l&Mac226;UNHCR, promuovono l&Mac226;istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l&Mac226;evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:
a) fornire analisi qualitative e quantitative dell&Mac226;immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d&Mac226;informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell&Mac226;Unione Europea e del Consiglio d&Mac226;Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;
b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell&Mac226;Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell&Mac226;informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.
iii. Il Consiglio nazionale dell&Mac226;Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l&Mac226;istituzione di premi speciali dedicati all&Mac226;informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.
Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell&Mac226;Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio&Mac246; Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.
ALLEGATO: GLOSSARIO
- Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d&Mac226;asilo senza documenti d&Mac226;identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti flussi migratori misti&Mac226;, composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.
- Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l&Mac226;Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell&Mac226;articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese&Mac226;. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.
- Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di rifugiato&Mac226; ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita sussidiaria&Mac226;. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l&Mac226;80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
- Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l&Mac226;aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un&Mac226;altra persona ai fini dello sfruttamento. Per sfruttamento&Mac226; s&Mac226;intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l&Mac226;asservimento o il prelievo degli organi.
- Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d&Mac226;origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.
- Un migrante irregolare, comunemente definito come clandestino&Mac226;, è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d&Mac226;ingresso (diventando un cosiddetto overstayer&Mac226;); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.
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