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http://www.sci-italia.it/

Chi siamo...

Il S.C.I.è un movimento laico di volontariato nato per contribuire attraverso il lavoro volontario a creare nuovi rapporti di cooperazione internazionale e comprensione tra i popoli, le premesse per una società e un mondo più giusto.
Il SCI si impegna per il cambiamento concreto di situazioni di disuguaglianza, ingiustizia, degrado, sottosviluppo, violazione dei diritti umani, ecc. La filosofia degli interventi vuole essere all'insegna della concretezza della propria azione.

Attività.

Lo strumento principale sono i campi di lavoro di 2/3 settimane in cui i valori di solidarietà e del volontariato si concretizzano. I progetti, in buona parte estivi, svolgono un lavoro nei settori della pace, dell'ambiente, della solidarietà, della cooperazione internazionale, dell'antirazzismo, ecc. Nei campi di lavoro con volontari di provenienza internazionale, si fa un'esperienza interculturale con realtà sociali e culture di altri popoli favorendo così l'abbattimento di barriere e pregiudizi, educando alla pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti. La lista dei progetti estivi viene pubblicata sulla rivista (Centofiori) dell'associazione agli inizi di aprile, momento da cuiè possibile iscriversi per i campi, durante l'anno i progetti escono periodicamente (per maggiori informazioni telefonare in sede).

Oltre questi campi di breve durata il SCI organizza progetti negli stessi temi per periodi di 3/6 o anche 12 mesi in cui il volontario pu&Mac247; essere coinvolto in esperienze internazionali e approfondire la conoscenza di culture e modi di vita differenti, oltre che di acquisire specifiche abilità. Ai volontari a medio o lungo termine sono in genere offerti vitto, alloggio, assicurazione e un piccolo contributo mensile.
Esistono inoltre campi di lavoro nei paesi in via di sviluppo.
Il SCI aderisce e organizza campagne di sensibilizzazione, sostenendole all'interno dei campi e durante tutto l'anno (secondo l'apporto dei volontari locali). Ne sono esempio la campagna di solidarietà con i rifugiati, Boicottaggio Nestlè, Ecpat (contro il turismo sessuale minorile), la passata campagna antimine, etc.

Per i Nuovi Volontari.

Si richiede interesse ai temi dell'associazione. Per i campi inoltre è necessario essere maggiorenni (17 anni per i campi in Italia) ed avere una conoscenza dell'inglese o di un'altra lingua straniera (salvo alcuni casi);è prevista una giornata di formazione.

Per i progetti a medio-lungo termine è preferibile avere già qualche esperienza di volontariato. Sono molto importanti i volontari che si prestano tutto l'anno all'organizzazione dell'attività locale (segreteria, preparazione campi, seguire le campagne, ecc.) per i quali è richiesto solo interesse e un minimo di continuità. 

Potete anche leggere lo statuto dell'associazione per avere una panoramica sui principi ispiratori del S.C.I. e su come funziona l'organizzazione: eccolo quì sotto.

L'Ufficio Nazionale.

Per ulteriori informazioni potete contattare uno dei gruppi locali a voi più vicini (l'elenco si trova nella sezione Dove è il SCI in Italia - gruppi locali e regionali). Altrimenti è possibile rivolgersi all'ufficio nazionale:
E-Mail: info@sci-italia.it


Si prega di tentare di utilizzare gli altri canali informativi prima di telefonare in ufficio, il lavoro specie nel periodo estivo è davvero molto, grazie!! 

Questa pagina è a cura di Massimiliano Gallo .
Ultimo aggiornamento:  Febbraio 2002.


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Testo dello Statuto del Servizio Civile Internazionale

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione assume il nome di "Servizio Civile Internazionale" (SCI).

Art. 2 - Principi e scopi

L'Associazione intende:

A)
essere laica, democratica, pluralista,internazionalista e impegnarsi nella promozione del volontariatoe di iniziative concrete sui temi che costituiscono i valoriideali, culturali, politici e storici dell'Associazione. Questaultima è membro del movimento del Service Civil International, ne accetta le condizioni e ne condivide gli scopi ed i metodi,collaborando su basi nazionali ed internazionali. L'Associazionenon può assumere caratteri confessionali o di partito; nonpersegue fini di lucro e destina ogni suo provento allarealizzazione delle finalità istituzionali, dei principi e degliscopi dell'Associazione.

B) perseguire l'obiettivo è l'ideale dellacostruzione di una società. sia a livello nazionale che nellacomunità internazionale, più giusta ed umana. in cui si affermiuna nuova qualità della vita, fondata su equi rapportieconomico-sociali, sulla cooperazione e la pace, sulla tuteladell'individuo e delle minoranze, sulla tolleranza, sul rispettodei diritti civili, sul progresso e l'emancipazione, sullademocrazia.

C) promuovere il lavoro volontario comestrumento di solidarietà sociale, ambientale, internazionale equale forma più ricca di partecipazione alla vita sociale delPaese, come leva per il cambiamento e mezzo per rispondere aimportanti bisogni sociali. In questo contesto, particolareimportanza riveste l'organizzazione di campi di lavoro volontariosu base internazionale. Non è ammissibile la promozione dilavoro volontario sotto forma di lavoro precario o tirocinioprofessionale, né in contrapposizione al movimento deilavoratori ed alle sue organizzazioni.

D) impegnarsi per far avanzare il processo didistensione pacifica, di disarmo nucleare nel mondo e l'amiciziafra i popoli; per fermare la produzione ed il commercio degliarmamenti; per il superamento delle situazioni di guerra eviolenza. L'Associazione è parte integrante del movimento pacifista italiano ed europeo ed incoraggia iniziative ed azionidi denuncia, sensibilizzazione, educazione su questi temi.

E) promuovere l'obiezione di coscienza etutte le iniziative che portino al superamento degli eserciti edella logica/pratica militarista. Intendimenti dell'Associazionesono: favorire l'estensione del dibattito sull'obiezione dicoscienza, lo sviluppo di un movimento di obiettori, la riforma,la democratizzazione, la riduzione, fino all'esaurimento dellesue funzioni, dell'esercito e del periodo di leva.

F) lavorare per il superamento dellediseguaglianze tra Nord e Sud del mondo, per nuovi rapportieconomico-sociali internazionali fondati sull'equità, lacooperazione, lo sviluppo. Obiettivi dell'Associazione sono:promuovere, anche con l'apporto del volontariato, progetti ediniziative di cooperazione, solidarietà nei paesi in via disviluppo, organizzare in Italia attività di solidarietà, diraccolta di aiuti e risorse, operare per la sensibilizzazione,informazione, educazione allo sviluppo, impegnarsi ad attuareforme di risparmio e di investimento etico.

G) organizzare attivamente mobilitazioni ediniziative di solidarietà internazionale a favore dei popolioppressi dai regimi autoritari, per il rispetto dei diritticivili, religiosi, politici, umani; per l'autodeterminazione deipopoli, per l'affermazione degli obiettivi e della lotta deimovimenti nazionali di liberazione, di salvaguardiadell'identità culturale, etnica e linguistica.

H) sviluppare la presenza del volontariato edattività di denuncia sensibilizzazione, educazione sul temadell'ambiente e di un rapporto equilibrato tra uomo, territorio.risorse naturali. Obiettivi dell'Associazione sono promuovereiniziative concrete di salvaguardia del patrimonio ambientale elavorare per affermare un nuovo modello di sviluppo che armonizziil sistema economico-produttivo con l'ecosfera ed una nuova emigliore qualità della vita.

I)
contribuire al potenziamento di unaproficua politica di protezione civile dalle calamita naturali,con un riassetto dell'equilibrio ambientale e fornendo lacollettività, il volontariato, le istituzioni, di adeguatistrumenti legislativi, politici, culturali, di informazione, di educazione, prevenzione, nonché intervento in caso dicatastrofe. Intendimento dell'Associazione è promuovereattività di informazione, educazione, concreto intervento divolontariato su questi temi.

J) contribuire alla tutela ed allavalorizzazione dei beni culturali, archeologici, artistici epromuovere progetti ed iniziative per politiche e attività afavore di una più ampia partecipazione alla vita, allafruizione, all'esperienza di produzione nel campo culturale ecreativo.

K) promuovere attività ed azioni concreteper la solidarietà sociale, contro l'emarginazione, lediscriminazioni, le diseguaglianze. Obiettivi dell'Associazionesono la denuncia, la lotta contro questi fenomeni e l'interventodi solidarietà e di volontariato concreto per chi si trova instato di bisogno e di emarginazione, ovvero: tossicodipendenti, portatori di handicap, sofferenti psichici, minoranze sessuali,devianze sociali e bisognosi di assistenza e solidarietà ingenere.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderireall'Associazione tutti coloro che ne condividano i principiispiratori, gli scopi e la forma statutaria, senzadiscriminazioni di sesso, età, provenienza etnica, confessionereligiosa, nazionalità, opinione politica.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusionedei soci 

(ammissione) La qualità di socio dell'Associazione si acquisisce conl'iscrizione ed il pagamento della quota sociale, annualmentestabilita dal Consiglio Nazionale. L'iscrizione di ogni sociodeve essere ratificata dal Consiglio Nazionale che cura inoltrel'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che glistessi avranno versato la quota sociale.
(esclusione) la qualitàdi socio si perde: per recesso, per mancato versamento dellaquota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale per l'annosolare in corso, per comportamento contrastante con gli scopidell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighistatutari, L'esclusione dei soci è deliberata dal ConsiglioNazionale. Prima di procedere all'esclusione devono essereconsultati i gruppi territoriali di riferimento e devono essere contestati al socio, per iscritto, gli addebiti mossi,consentendo facoltà di replica. L'esclusione deve esserecomunicata per iscritto al socio il quale, avverso taledecisione, ha diritto di appellarsi, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, al Comitato deiGaranti.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

(diritti) I soci hanno diritto: a parteciparea tutte le attività promosse ad ogni livello dall'Associazione;a partecipare, con diritto di voto, alle assemblee del gruppoterritoriale cui sono iscritti; a partecipare, con diritto divoto, alle assemblee dei gruppi tematici; ad accedere a tutti gliincarichi e le cariche interne; a partecipare come delegati condiritto di voto all'Assemblea Nazionale, se nominati per talecompito ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

(doveri) I soci sono obbligati: ad osservareil presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmenteadottate dagli organi associativi; a versare la quota associativaannualmente stabilita dal Consiglio Nazionale. Essi devonoinoltre impegnarsi ad osservare, nella partecipazione alleattività promosse dall'Associazione, una condotta conforme aiprincipi della non violenza, della tolleranza, dellasolidarietà.

Art. 6 - Associati

Può assumere la qualità di "Associato" ognisoggetto collettivo (associazione, ente, istituzione odorganizzazione, dotata o no di personalità giuridicariconosciuta) che condivida i principi e gli scopidell'Associazione, si impegni a collaborare con essa per ilraggiungimento dei suoi fini statutari e il cui Statuto non siaincompatibile con il presente. La qualifica di"Associato" è attribuita dal Consiglio Nazionale surichiesta specifica e può essere successivamente revocataqualora ne vengano a mancare le condizioni. Gli"Associati" possono: partecipare a tutte le attivitàpromosse dall'Associazione ad ogni livello; rappresentare lo SCInei contesti territoriali di riferimento secondo modalitàstabilite dal Consiglio Nazionale; partecipare con lororappresentanti, in qualità di osservatori ed esperti, alleriunioni del Consiglio Nazionale e, in funzione consultiva, alleAssemblee Nazionali. L'Associazione si impegna nella promozionedi reti di comunicazione e di iniziativa comune fra gli Associatied i gruppi dello SCI, nell'ambito locale, regionale, interregionale e nazionale, allo scopo di rendere più efficacela propria attività.
Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Nazionale; ilConsiglio Nazionale; il Comitato dei Garanti; i1 Collegio deiRevisori dei conti; i1 Presidente, il Vice Presidente, ilSegretario Nazionale, il Tesoriere ed il Delegato Internazionale.

Art. 8 - L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo decisionaledell'Associazione; essa è convocata dal Consiglio Nazionalealmeno una volta ogni due anni, con congruo preavviso. Essa ècostituita: dai delegati nominati da tutti i Gruppi Regionaliregolarmente costituiti; dai delegati nominati dai soci residentinelle regioni nelle quali non è costituito il Gruppo Regionale.Tutti i delegati devono essere soci dell'Associazione. I delegati sono eletti in misura proporzionale al numero dei soci, secondonorme e procedure fissate di volta in volta dal ConsiglioNazionale all'atto della convocazione. L'Assemblea Nazionale deveessere convocata senza ritardo qualora ne venga fatta richiestamotivata da almeno 1/4 dei soci oppure da tanti Gruppi Regionali che rappresentino almeno 1/3 dei soci. L'Assemblea Nazionale puòessere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea Nazionale possonopartecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degliAssociati di cui all'art. 6 del presente Statuto, irappresentanti di altre Associazioni, Enti ed Istituti, nonché tutti i membri del Consiglio Nazionale uscente e singole personeespressamente invitate dal Consiglio Nazionale.

Art. 9 - Presidenza e Verbalizzazionedell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente o dal VicePresidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da personadesignata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea èassistito da un segretario da lui nominato che cura laverbalizzazione della discussione e delle deliberazioni.

Art. 10 - Competenze e deliberazionidell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale Ordinaria: discute e valuta le relazionisulle attività svolte, predisposte dagli altri Organi,determinando le linee generali di attività dell'Associazione;nomina e revoca i membri del Consiglio Nazionale, del Comitatodei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti; delibera inordine a tutti gli oggetti attinenti alla vita dell'Associazione riservati alla sua competenza. L'Assemblea Nazionale Ordinariadelibera normalmente a voto palese e a maggioranza semplice.L'Assemblea Nazionale Straordinaria: procede alla modifica delpresente Statuto, ai sensi del successivo art. 32; delibera, suproposta del Consiglio Nazionale, in ordine allo scioglimento emessa in liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea NazionaleStraordinaria delibera, per le proprie competenze, con unamaggioranza dei 2/3 dei votanti. Tanto per l'Assemblea Ordinariache per quella Straordinaria, qualora s'intenda adottare, suspecifiche deliberazioni, la procedura del voto segreto, occorre l'assenso di almeno 1/5 dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Nazionale: composizione

Nel periodo intercorrente fra un'Assemblea Nazionale e lasuccessiva, la direzione dell'Associazione spetta al ConsiglioNazionale. Esso è composto da membri di diritto e membrielettivi; questi ultimi sono nominati dall'Assemblea Nazionaleche, su proposta del Consiglio Nazionale, ne determina anche ilnumero. (membri di diritto) Sono membri di diritto del ConsiglioNazionale un delegato per ciascun gruppo regionale regolarmentecostituito e un delegato per ciascun gruppo tematico regolarmentecostituito. I membri di diritto sono nominati direttamente dairispettivi gruppi di appartenenza e vengono indicati nel corsodell'Assemblea Nazionale dai rispettivi delegati. L'eventualesostituzione dei membri di diritto avviene da parte delrispettivo gruppo, che ne informa il Consiglio Nazionale. In casodi revoca del riconoscimento ad un gruppo regionale o tematico daparte del Consiglio Nazionale, il rispettivo delegato decade coneffetto immediato dalla carica di Consigliere Nazionale. (membri elettivi) I membri elettivi del Consiglio Nazionale sono nominatidall'Assemblea Nazionale. Possono essere eletti nel ConsiglioNazionale solo i soci, regolarmente iscritti nei due anniprecedenti l'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Nazionale, convocando l'Assemblea Nazionale, stabilisce le modalità dipresentazione delle candidature.

Art. 12 - Consiglio Nazionale: sostituzionee cooptazione dei membri, loro decadenza.

Delegittimazione del Consiglio

(Sostituzione) Se nel corso della durata incarica vengono a mancare uno o più membri elettivi del ConsiglioNazionale, anche per dimissioni o decadenza, è facoltà deglialtri di provvedere alla loro sostituzione con i primi fra i noneletti per la carica di Consigliere Nazionale nel corso dellaprecedente Assemblea Nazionale, secondo l'ordine delle preferenzericevute.

(Cooptazione) In aggiunta alla sostituzionedi cui al paragrafo precedente è consentito procedere allacooptazione di nuovi membri nel corso della durata in carica delConsiglio Nazionale. La cooptazione di nuovi membri non puòessere in misura superiore ad 1/5 dei componenti elettidall'Assemblea Nazionale.

(Decadenza) Ciascun Consigliere Nazionaledecade dal proprio incarico dopo tre assenze ingiustificatecontinuative dalle riunioni del Consiglio Nazionale.

(Delegittimazione) Se nel corso della duratain carica viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti incarica devono, senza ritardo, convocare l'Assemblea Nazionale,per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 13 - Consiglio Nazionale: compiti efunzioni

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 volte all'anno eha il compito di direzione dell'Associazione nel periodointercorrente fra un'Assemblea Nazionale e la successiva. In taleambito esso: verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni edeliberazioni assunte in sede di Assemblea Nazionale: definisce, orienta, coordina e valuta l'insieme delle attività e delleiniziative promosse dall'Associazione; assume le decisioni dicarattere generale relative alla conduzione politicadell'Associazione; promuove il dibattito politico e l'iniziativaconcreta sui più importanti temi di intervento; promuove losviluppo dell'Associazione, tanto nelle sue ramificazioniterritoriali che sul piano tematico. Il Consiglio Nazionale:convoca l'Assemblea Nazionale, ogni qualvolta se ne presenti lanecessità, fissandone l'Ordine del Giorno; nomina il Presidente,il Vicepresidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere e ilDelegato Internazionale, scegliendoli fra i suoi membri; approvaannualmente i bilanci preventivi ed i conti consultivipredisposti dal Tesoriere; mantiene le relazioni, sul pianonazionale ed internazionale con le altre branche del"Service Civil International", i suoi organismiinternazionali ed i suoi partner, con enti, istituzioni pubblichee private e con altre associazioni; delibera in ordine alriconoscimento, funzionamento e decadenza dei gruppi territoriali, e tematici, assumendo ogni provvedimento atto acoordinare la loro azione con quella degli organi centralidell'Associazione; promuove l'istituzione, presso i coordinamentiregionali, dei centri di servizio di cui all'art. 15 della leggen. 266t91 (legge quadro sul volontariato) e regolati dal Decreto Attuativo del Ministro del Tesoro del 21/11/1991; provvede allaformazione, ove necessario, di Comitati Consultivi, al fine digarantire la serietà e la scientificità dell'azionedell'Associazione; provvede alla formazione del "Comitatoscientifico e culturale" di cui all'art. 21 del presenteStatuto; predispone le necessarie relazioni sull'attività svoltae di previsione dell'attività futura; delibera in merito allacomposizione della struttura della sede nazionale, predisponendoall'uopo un apposito regolamento di attuazione; determinaannualmente, su proposta del tesoriere, la quota sociale, eprovvede all'iscrizione dei soci nell'apposito libro; dispone,per gravi ed accertati motivi e secondo le norme previste nelpresente Statuto, l'esclusione dei soci; attribuisce la qualificadi "Associato" ai sensi dell'art 6 del presente statuto; verifica l'attività degli Organi, curando il regolare edemocratico funzionamento dell'Associazione e il suo sviluppo inconformità con gli scopi statutari.

Art. 14 - Consiglio Nazionale:organizzazione interna

Gli incarichi di Presidente, Vicepresidente, SegretarioNazionale Tesoriere e Delegato Internazionale e qualsiasidelegato di gruppo territoriale o tematico non sono cumulabilifra loro. Il Consiglio Nazionale è presieduto, fino alla nominadel Presidente, dal suo socio che ha ottenuto il maggior numerodi preferenze nel corso dell'Assemblea Nazionale che lo hacostituito o, a parità di preferenze, dal membro iscrittoall'Associazione da più anni. Delle discussioni e deliberazionisono redatti appositi verbali firmati dal Presidentedell'Associazione e dal Segretario della seduta, liberamente consultabili da qualsiasi socio dell'Associazione. Il ConsiglioNazionale determina incarichi e responsabilità operative eprovvede alla sua organizzazione interna adottando, entro laseconda seduta dal suo insediamento, un apposito regolamentointerno. Organizzazione interna deve essere improntata a criteridi efficienza operativa, di trasparenza, di democraticità nelledecisioni, secondo le indicazioni dell'art. 31 del presenteStatuto. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidentealmeno quattro volte all'anno, con preavviso minimo diventicinque giorni, da inviarsi al domicilio dei membri. L'ordinedel giorno delle sedute deve pervenire al domicilio dei membrialmeno 15 giorni prima della data di convocazione. Il ConsiglioNazionale può altresì riunirsi se almeno 1/3 dei membri lorichiede, con l'indicazione degli oggetti da trattare. In talecircostanza il Presidente è tenuto a convocare il ConsiglioNazionale entro venti giorni dalla ricezione della richiesta; incaso di inadempimento, è facoltà dei richiedenti provvedereautonomamente alla convocazione, rispettando il preavviso diventi giorni. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale e delle eventuali deliberazioni è richiesta lapresenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio Nazionaledelibera normalmente per consenso o, ove sia necessario ricorrerea votazioni, a voto palese e a maggioranza semplice. Qualoras'intenda adottare, su specifiche deliberazioni, la procedura delvoto segreto, tale procedura deve ottenere l'assenso di almeno1/3 dei presenti.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi edin giudizio; convoca e presiede il Consiglio Nazionale fissandol'ordine del giorno delle riunioni e curando, a mezzo di personada lui nominata fra i membri del Consiglio Nazionale, laverbalizzazione delle riunioni; presiede l'Assemblea Nazionale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suaassenza o impedimento.

Art. 16 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale cura l'esecuzione delle deliberazionidel Consiglio Nazionale, in collaborazione con gli altri membri;ha la responsabilità generale del funzionamento dei servizi edegli uffici dell'Associazione, nonché del coordinamento e dellasupervisione delle varie branche e settori di lavoro.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità dell'Amministrazionedell'Associazione. Nell'ambito di tale funzione: è incaricato ditenere correttamente la contabilità e gli inventari; predisponeil Bilancio di Previsione globale dell'Associazione; redige ilConto Consuntivo annuale, nell'ambito del quale verranno recepiteanche le entrate, le spese, le disponibilità ed il patrimoniodei Gruppi Locali; cura tutti gli adempimenti anche di tipo fiscale, legale e valutario relativi al funzionamentodell'Associazione, ivi compresi i rapporti con gli istitutiBancari, l'Amministrazione PP.TT. nonché gli enti e gli istitutiche praticano forme di risparmio e di investimento etico, perl'apertura, la chiusura e la movimentazione di conti correntipostali e depositi; predispone la relazione sull'attivitàamministrativa e sulla situazione economico-finanziaria, siapreventiva che consuntiva, da sottoporre all'Assemblea Nazionale.Ha inoltre facoltà, su delega del Consiglio Nazionale, didisporre in ordine alle entrate, alle spese ed al patrimoniodell'Associazione, avvalendosi anche, ove necessario, diconsulenti e collaboratori esterni e, previo accordo, ove ricorrail caso, con i Responsabili dei Gruppi locali e tematiciinteressati.

Art. 18 - Delegato Internazionale

Il Delegato Internazionale, in collaborazione, ove necessario,con altri soci dell'Associazione, garantisce l'adempimento dellefunzioni previste dallo Statuto Internazionale del "ServiceCivil International".

Art. 19 - Altri incarichi

Ad altri membri del Consiglio Nazionale possono essereaffidati altri incarichi e responsabilità - anche per un periododi tempo limitato - relativi ai vari settori di intervento e diattività dell'Associazione. A titolo esemplificativo e nonlimitativo vengono indicati: attivazione ed organizzazione dicampi di lavoro; attività nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale; formazione; stampa, propaganda,rapporti con altri enti ed associazioni; obiezione di coscienza;protezione civile. E' facoltà del Consiglio Nazionale affidarespeciali incarichi e responsabilità anche a socidell'Associazione non facenti parte del Consiglio Nazionale, mache abbiano particolari competenze o attitudini in specificicampi o settori; i soci suddetti potranno intervenire, senzadiritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale ovevengono trattati tali argomenti.

Art. 20 - Commissioni

Le Commissioni vengono istituite dal Consiglio Nazionale conpropria deliberazione, ed hanno lo scopo di approfondire ildibattito politico e individuare le linee d'azionedell'associazione su tematiche di particolare rilevanza ecomplessità. Le raccomandazioni delle Commissioni hanno valoreindicativo e di orientamento per il Consiglio Nazionale e per glialtri Organi del l'Associazione. Le forme ed i modi dellacostituzione delle Commissioni sono determinate dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione. Le Commissioni sonopresiedute da un membro del Consiglio Nazionale e possono esserechiamati a farne parte anche esperti esterni, membri del Comitatotecnico-scientifico e rappresentanti degli Associati. Le riunionidevono essere adeguatamente pubblicizzate e verbalizzate.

Art. 21 - Comitato scientifico e culturale

Il Consiglio Nazionale designa un gruppo di uomini e donnedella scienza e della cultura, con il compito di costituire ilComitato scientifico e culturale, i cui componenti sono invitatipermanenti alle riunioni del Consiglio Nazionale. Tale comitatosi struttura al proprio interno secondo criteri propri ed ha ilcompito di fornire un supporto tecnico scientifico a progetti ediniziative dell'Associazione, attraverso consulenze che neattestino la validità.

Art. 22 - Gruppi territoriali

(Definizione) L'associazione promuove laformazione di momenti associativi a livello territoriale, conparticolare riferimento all'ambito regionale. e si struttura alsuo interno di conseguenza. I gruppi territoriali si impegnano arealizzare le attività proprie dell'associazione mediante progetti e iniziative legate al territorio di appartenenza(quartiere, città, comune, provincia, ecc.). Vengono individuatii seguenti livelli: gruppi regionali: sono costituiti da almeno50 soci uniti in un coordinamento costituito da almeno un gruppolocale e due contatti locali; gruppi locali (di città, quartiere, ecc.): costituiti da almeno 10 soci; contatti locali:costituti da uno o più soci senza formale riconoscimento.

(Riconoscimento) Lo status di "grupporegionale" è conferito dal Consiglio Nazionale con propriadeliberazione. Lo status di "gruppo locale" èconferito dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione, suproposta del Gruppo Regionale di riferimento, ove questo siacostituito. I contatti locali sono informali e agiscono, suproposta del gruppo regionale di riferimento ove questo siacostituito, su autorizzazione del Segretario Nazionale. IlConsiglio Nazionale provvede, secondo modalità stabilite conproprio regolamento, al riconoscimento dei gruppi locali eregionali. I rapporti fra i gruppi territoriali riconosciuti egli Organi dell'Associazione sono disciplinati dal suddettoregolamento. Il Segretario ed il Tesoriere di ogni gruppo localericonosciuto e di ogni gruppo regionale riconosciuto operano suespressa delega del Presidente dell'Associazione. I gruppiterritoriali riconosciuti hanno piena autonomia e responsabilitànella progettazione e nella organizzazione delle loro attività,nel quadro delle linee programmatiche determinate dall'AssembleaNazionale e dal Consiglio Nazionale, e nel rispetto del presenteStatuto. I Coordinamenti regionali eleggono propri rappresentantinel Consiglio Nazionale, secondo le modalità indicate all'art.12 del presente Statuto. Qualora siano venuti meno i presuppostinecessari per la costituzione di un gruppo territoriale o in casodi palese e ripetuta violazione delle norme statutarie o percontrapposizione con i principi dell'Associazione o per mancatapresentazione dei bilanci, il Consiglio Nazionale può, conpropria motivata deliberazione, revocarne il riconoscimento. Larevoca del riconoscimento di gruppi locali e del mandato acontatti locali avviene su proposta del gruppo regionale diriferimento, ove questo sia costituito.

Art. 23 - Funzionamento dei gruppi regionali

(Organi) Sono Organi del gruppo regionale:l'Assemblea Regionale dei soci il Segretario Regionale ilTesoriere Regionale il Coordinamento Regionale il DelegatoRegionale al Consiglio Nazionale.

(Assemblea Regionale) L'Assemblea Regionaledei soci è il massimo organo decisionale del gruppo regionale.Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, suconvocazione del Segretario Regionale, inviata per posta ad ognisingolo membro, completa di ordine del giorno. Qualora ne facciarichiesta scritta almeno il 20% dei soci della Regione, ilSegretario Regionale deve, senza ritardo, convocare l'Assembleain seduta straordinaria. L'Assemblea Regionale: approva le lineeprogrammatiche e le priorità d'azione del gruppo regionale, inlinea con le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ed insintonia con il presente statuto, sviluppando in quell'ambito letematiche dello SCI; approva il bilancio preventivo e il contoconsuntivo presentati dal Tesoriere Regionale; delibera in ordineal funzionamento dei gruppi locali e dei contatti locali e assumeprovvedimenti atti a coordinarne l'azione; elegge il SegretarioRegionale e il Tesoriere Regionale; in occasione dellaconvocazione dell'Assemblea Nazionale discute i documentipreparatori, licenziando eventuali emendamenti ed elegge idelegati del gruppo all'Assemblea secondo le indicazioni delConsiglio Nazionale.

(Segretario Regionale) Il SegretarioRegionale è il rappresentante legale del gruppo regionale edopera, su delega del Presidente dell'Associazione, nel periodointercorrente fra due successive assemblee regionali. IlSegretario Regionale convoca l'Assemblea Regionale fissandone ladata e l'ordine del giorno. Laddove ne ravveda la necessità siavvale della collaborazione di singoli soci o di gruppi locali,delegando a questi incarichi di promozione o di coordinamentosettoriale e/o territoriale.

(Tesoriere Regionale) Il tesoriere regionaleha la responsabilità dell'amministrazione del Gruppo Regionale ein tale ambito: tiene la contabilità e gli inventari; predisponeil bilancio di previsione e redige il conto consuntivo; cura, sudelega del Presidente, tutti gli adempimenti anche di tipofiscale, legale e valutario, relativi al funzionamento del grupporegionale, ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari,l'Amministrazione PP.TT., nonché gli enti e gli istituti chepraticano forme di risparmio e di investimento etico, perl'apertura, la chiusura e la movimentazione di conti correntipostali e depositi; predispone la relazione sull'attivitàamministrativa e sulla situazione economico-finanziaria, siapreventiva che consuntiva, da sottoporre al Consiglio Nazionaleed all'Assemblea Regionale.

(Coordinamento Regionale) Il CoordinamentoRegionale è l'organo di direzione del gruppo regionale nelperiodo intercorrente tra una Assemblea Regionale e la successivae si riunisce almeno quattro volte all'anno. E' composto daititolari di incarichi associativi, dagli eventuali responsabili di settore, dai delegati dei gruppi locali, dai contatti locali edal delegato regionale al Consiglio Nazionale. Il CoordinamentoRegionale: verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni edeliberazioni assunte in sede di Assemblea Regionale; definisce,orienta, coordina e valuta l'insieme delle attività e delleiniziative promosse dal gruppo; promuove il dibattito politico el'iniziativa concreta sui più importanti temi di intervento;promuove lo sviluppo dell'Associazione sul territorio regionale;nomina il Delegato Regionale al Consiglio Nazionale; propone alConsiglio Nazionale o al Segretario Nazionale, ciascuno per lerispettive competenze, il riconoscimento o la revoca dei Gruppi Locali e dei Contatti Locali presenti sul proprio territorio.

(Delegato Regionale) Il Delegato Regionalerappresenta il gruppo regionale nel Consiglio Nazionale, di cuiè membro di diritto, ai sensi dell'art. 12. Il CoordinamentoRegionale può, in qualsiasi momento, sostituire il DelegatoRegionale, informandone il Consiglio Nazionale con adeguatamotivazione.


Art. 24 - Funzionamento dei gruppi locali

(Organi) Sono organi del gruppo locale:l'Assemblea dei soci il Segretario Locale il Tesoriere Locale ilDelegato al Coordinamento Regionale.

(Assemblea dei soci) L'assemblea dei soci èil massimo organo decisionale del gruppo locale. Si riuniscealmeno una volta all'anno, su convocazione del Segretario locale,inviata per posta ad ogni singolo socio, completa di ordine delgiorno. L'assemblea: approva le linee programmatiche e lepriorità d'azione del gruppo locale, in linea con ledeliberazioni dell'Assemblea Nazionale e, ove esistente, delgruppo regionale, e in sintonia con il presente statuto,sviluppando in quell'ambito le tematiche dello SCI; approva ilbilancio preventivo e il conto consuntivo presentati dalTesoriere Locale; elegge il Segretario Locale, il TesoriereLocale e il Delegato al Coordinamento Regionale;

(Segretario Locale) Il Segretario Locale èil rappresentante legale del gruppo locale ed opera, su delegadel Presidente dell'Associazione, nel periodo intercorrente fradue successive assemblee dei soci del gruppo. Il SegretarioLocale convoca l'Assemblea dei soci del gruppo fissandone la datae l'ordine del giorno.

(Tesoriere Locale) Il Tesoriere Locale ha laresponsabilità dell'amministrazione del gruppo locale e in taleambito: tiene la contabilità e gli inventari; predispone ilbilancio di previsione e redige il conto consuntivo; cura, sudelega del Presidente, tutti gli adempimenti anche di tipofiscale, legale e valutario, relativi al funzionamento del grupporegionale, ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari,l'Amministrazione PP.TT. nonché gli enti e gli istituti chepraticano forme di risparmio e di investimento etico, perl'apertura, chiusura e movimentazione di conti. correnti postali e depositi; predispone la relazione sull'attività amministrativae sulla situazione economico-finanziaria, sia preventiva checonsuntiva, da sottoporre al Coordinamento Regionale.

(Delegato al Coordinamento Regionale) IlDelegato al Coordinamento Regionale e eletto nell'ambitodell'Assemblea dei soci del gruppo e rappresenta il gruppo localenel Coordinamento Regionale, di cui è membro di diritto, aisensi del precedente art. 23.


Art. 25 - Gruppi tematici

Sono gruppi tematici quei gruppi, non riferiti ad unospecifico ambito territoriale, che si impegnano a realizzare leattività proprie dell'Associazione, su tematiche ed argomentispecifici, tramite reti di comunicazione e di iniziativa comunefra i gruppi nell'ambito locale, regionale, interregionale enazionale. Lo status di gruppo tematico è conferito dalConsiglio Nazionale con propria deliberazione. Il gruppo tematicosi costituisce su richiesta di almeno dieci soci, distribuiti indifferenti realtà regionali, che indichino gli obiettivi delgruppo ed un programma delle attività ed iniziative da svolgere.I rapporti fra i gruppi tematici riconosciuti e gli organidell'Associazione sono disciplinati dal suddetto regolamento. IlSegretario ed il Tesoriere di ogni gruppo tematico riconosciutooperano su espressa delega del Presidente dell'Associazione. Igruppi tematici operano, nel rispetto dell'autonomia dei singoligruppi territoriali e dei diritti di ciascun iscritto, allo scopo di rendere più efficace l'attività dell'Associazione. I gruppi tematici eleggono propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale,secondo le modalità indicate nel presente articolo. Qualorasiano venuti meno i presupposti necessari per la costituzione diun gruppo tematico o in caso di palese e ripetuta violazionedelle norme statutarie o per contrapposizione con i principidell'Associazione o per mancata presentazione dei bilanci, 11Consiglio Nazionale può, con propria motivata deliberazione,revocarne il riconoscimento.

(Organi) Sono organi del gruppo tematico:l'Assemblea dei soci il Segretario del gruppo il Tesoriere delgruppo il Coordinamento del gruppo del gruppo il Delegato alConsiglio Nazionale (Assemblea dei soci) L'Assemblea dei soci chepartecipano alle attività del gruppo e il massimo organodecisionale del gruppo tematico. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Segretario delgruppo, inviata per posta ad ogni singolo socio, completa diordine del giorno. Qualora ne faccia richiesta scritta almeno il20% dei soci che partecipano all'attività del gruppo, ilSegretario deve, senza ritardo, convocare l'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea: approva le linee programmatiche e lepriorità d'azione del gruppo tematico, in linea con ledeliberazioni dell'Assemblea Nazionale ed in sintonia con ilpresente statuto, sviluppando nell'ambito tematico prescelto leattività proprie dello SCI; approva il bilancio preventivo e ilconto consuntivo presentati dal Tesoriere; elegge il Segretario eil Tesoriere; in occasione delle assemblee nazionali discute idocumenti preparatori licenziando eventuali emendamenti.

(Segretario) Il Segretario del gruppotematico è il rappresentante legale del gruppo ed opera, sudelega del Presidente dell'Associazione, nel periodointercorrente fra due successive assemblee. Il Segretario convoca l'Assemblea dei soci che partecipano all'attività del gruppofissandone la data e l'ordine del giorno. Laddove ne ravveda lanecessità si avvale della collaborazione di singoli soci,delegando a questi incarichi di promozione o di coordinamentosettoriale e/o territoriale. Provvede a stabilire i necessari contatti con i gruppi territoriali al fine di coordinare conquesti l'azione del gruppo tematico sul piano locale. Si occupadello sviluppo della rete tematica a tutti i livelli.

(Tesoriere) Il Tesoriere del gruppo tematicoha la responsabilità dell'amministrazione e in tale ambito:tiene la contabilità e gli inventari; predispone il bilancio diprevisione e redige il conto consuntivo; cura, su delega delPresidente, tutti gli adempimenti anche di tipo fiscale, legale evalutario, relativi al funzionamento del gruppo regionale, ivicompresi i rapporti con gli istituti bancari, l'amministrazionePP.TT., nonché gli enti e gli istituti che praticano forme dirisparmio e di investimento etico, per l'apertura, chiusura emovimentazione di conti correnti postali e depositi; predisponela relazione sull'attività amministrativa e sulla situazioneeconomico-finanziaria, sia preventiva che consuntiva, dasottoporre al Consiglio Nazionale ed all'Assemblea del gruppo.

(Coordinamento del gruppo) Il Coordinamentodel gruppo è l'organo di direzione del gruppo tematico nelperiodo intercorrente tra una Assemblea e la successiva. E'composto dai titolari di incarichi associativi e dagli eventualiresponsabili di settore. Vi partecipano i delegati dei gruppi territoriali che organizzano attività in comune accordo con ilgruppo tematico. Il Coordinamento del gruppo: verifica egarantisce l'attuazione delle decisioni e deliberazioni assuntein sede di Assemblea dei soci che partecipano attività delgruppo; definisce, orienta, coordina e valuta l'insieme delleattività e delle iniziative promosse dal gruppo; promuove ildibattito politico e l'iniziativa concreta sulla tematica diintervento; promuove lo sviluppo del gruppo a tutti i livelli.

(Delegato al Consiglio Nazionale) Il Delegatoal Consiglio Nazionale è eletto nell'ambito del Coordinamentodel gruppo e rappresenta il gruppo tematico nel ConsiglioNazionale, di cui è membro di diritto. Il Coordinamento delgruppo può, in qualsiasi momento, sostituireil Delegato,informandone il Consiglio Nazionale con adeguata motivazionescritta.

Art. 26 - Risorse economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il propriofunzionamento e per la realizzazione delle proprie attivitàdalle seguenti fonti: quote associative e contributi dei soci;contributi privati, rigorosamente documentati; contributi delloStato, di Regioni, di enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di documentate attività e progetti; donazioni elasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entratederivanti da attività produttive marginali, quali la diffusionedella propria stampa, l'allestimento e/o la partecipazione afeste e festival, l'organizzazione di campagne diautofinanziamento, ecc.; contributi di organismi internazionali esovranazionali; risorse ricavate dalla eventuale erogazione diservizi a soci, gruppi dello SCI, associati, branche estere estrutture internazionali dello SCI, partner internazionali delloSCI o altri; rendite di beni mobili od immobili pervenutiall'associazione a qualsiasi titolo.

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i benicomunque appartenenti ad essa, a livello nazionale o locale, lepartecipazioni societarie, le eccedenze degli esercizi annuali.La composizione del patrimonio, curata dal Tesoriere, dovràessere approvata annualmente dal Consiglio Nazionale contestualmente al conto consuntivo.

Art. 28 - Esercizio finanziario, contoconsuntivo e bilancio preventivo

(esercizio finanziario) L'eserciziofinanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre diogni anno.

(conto consuntivo) Il conto consuntivo deveessere sottoposto dal tesoriere all'approvazione del ConsiglioNazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo, accompagnatoda una sua relazione scritta. Nell'ambito del conto consuntivonazionale dovranno essere recepiti anche i consuntivi di tutte lealtre strutture del Servizio Civile Internazionale (gruppiterritoriali, tematici, ecc., riconosciuti e non), inclusivi dientrate, spese, disponibilità e patrimonio, nonché ognioperazione finanziaria realizzata, a qualsiasi titolo, a nomedell'Associazione. A tale scopo i dati relativi dovranno essere resi a disposizione del Tesoriere con congruo anticipo. Il contoconsuntivo approvato dal Consiglio Nazionale è pubblico.

(bilancio preventivo) Il bilancio diprevisione globale dell'Associazione, approntato dal Tesoriere eaccompagnato da una sua relazione scritta, deve essere approvatodal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno precedentea quello in cui si riferisce. Nel corso del suo mandato ilTesoriere è tenuto a presentare al Consiglio Nazionale periodici aggiornamenti del bilancio preventivo.

Art. 29 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da tre socidell'Associazione, regolarmente iscritti nei due anni precedenti,eletti dall'Assemblea Nazionale. Dura in carica fino allasuccessiva Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale eleggeinoltre due membri supplenti che sostituiscono i membri effettiviresisi indisponibili per dimissioni o per altre cause. IlComitato nomina al proprio interno, nella prima riunione utile,un Presidente. Il Presidente cura gli Ordini del Giorno e leconvocazioni del Comitato. La prima riunione è convocata epresieduta, entro 30 giorni dall'elezione, dal membro più anziano per età. Il Comitato dei Garanti: interpreta, surichiesta scritta degli organi nazionali, le norme statutarie,dando pareri sulla loro corretta applicazione; emette, surichiesta scritta degli organi interessati, pareri dilegittimità su atti, documenti e risoluzioni adottate dagli organismi dirigenti; esamina, su richiesta scritta degliinteressati, i provvedimenti di espulsione dei soci e decide invia definitiva; esamina, su richiesta scritta degli interessati,tutte le controversie tra i soci, tra questi e gli organi dell'Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organistessi e decide in via definitiva; vigilia sul rispetto delleprocedure previste dal presente Statuto in ordine allaconvocazione ed al corretto svolgimento delle riunioni degliorgani dell'Associazione. Il Comitato presenta all'AssembleaNazionale una relazione scritta sulla propria attività. IlComitato giudica in ultima istanza ed il suo giudizio èinappellabile. Esso giudica "ex bono et aequo", senzaformalità di procedure. In caso di indisponibilità dei membrisupplenti i membri residui del Comitato provvedono allasostituzione dei membri effettivi indisponibili mediantecooptazione. La carica di Garante è incompatibile con quella dimembro di qualsiasi altro organo dell'Associazione e conqualsiasi incarico, direttivo e/o esecutivo nell'Associazione, aqualsiasi livello, nazionale o locale. Il Presidente del Comitatodei Garanti è invitato permanente alle riunioni del ConsiglioNazionale.

Art. 30 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre socidell'Associazione, regolarmente iscritti nei due anni precedenti,eletti dall'Assemblea Nazionale. Dura in carica fino allasuccessiva Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale eleggeinoltre due membri supplenti che sostituiscono i membri effettiviresisi indisponibili per dimissioni o per altre cause. IlCollegio nomina al proprio interno, nella prima riunione utile,un Presidente. Il Presidente cura gli Ordini del Giorno e leconvocazioni del Collegio. La prima riunione è convocata epresieduta, entro 30 giorni dall'elezione, dal membro più anziano per età. Il Collegio esercita i poteri e le funzionipreviste dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Inparticolare, il Collegio: provvede al riscontro della gestionefinanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritturecontabili, la legittimità delle operazioni contabili, la lorocorrispondenza ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti ela corrispondenza fra bilanci e scritture contabili; esprime ilsuo avviso sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;effettua verifiche di cassa. Il Collegio predispone una relazionescritta che accompagna il conto consuntivo licenziato dalTesoriere per l'approvazione definitiva del Consiglio Nazionale. Il Collegio agisce di propria iniziativa o su segnalazionescritta di uno degli organi dell'Associazione. In caso diindisponibilità dei membri supplenti i membri residui delCollegio provvedono alla sostituzione dei membri effettiviindisponibili mediante cooptazione. La carica di Revisore deiConti è incompatibile con quella di membro di qualsiasi altroorgano dell'Associazione e con qualsiasi incarico, direttivo e/oesecutivo nell'Associazione, a qualsiasi livello, nazionale olocale. Il Presidente del Collegio è invitato permanente alleriunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 31 - La democrazia interna

(gratuità delle cariche) Tutte le carichesociali sono ricoperte a titolo gratuito.

(criteri per le decisioni) In linea generalele decisioni vengono assunte secondo il metodo del consenso,anche, ove possibile e necessario, con la pratica del trainingnonviolento. Nel caso risulti necessario ricorrere a votazioni,fatte salve diverse disposizioni riportate nel presente statuto, le decisioni si assumono a maggioranza semplice. L'espressionedel voto avviene generalmente a voto palese. Nel caso suspecifiche questioni venga richiesto l'utilizzo del voto segretotale richiesta deve avere il sostegno di almeno 1/3 dei votanti.

(pari opportunità) L'Associazione garantisce, nella pratica quotidiana e nella realizzazione delleattività statutarie, l'applicazione di modi, strumenti e tempiadeguati a consentire la possibilità di partecipazione di tuttele persone.

Art. 32 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'AssembleaNazionale Straordinaria di cui al precedente art. 10. Le propostedi modifica dello Statuto devono essere presentate al ConsiglioNazionale, munite di adeguata motivazione scritta, almeno seimesi prima della data prevista per la successiva AssembleaNazionale: da almeno 20 soci in regola con il versamento dellaquota sociale, da almeno 2 gruppi regolarmente riconosciuti, daalmeno 3 Consiglieri Nazionali. Il Consiglio Nazionale è tenutoa verificare le motivazioni delle proposte di modifica dellostatuto ed a deliberarne l'ammissibilità.

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato amaggioranza di due terzi dei votanti dell'Assemblea Nazionalestraordinaria, su proposta del Consiglio Nazionale. L'AssembleaNazionale nomina i liquidatori, stabilendone anche il numero. Iliquidatori avranno il compito di definire tutti i rapporti siacon terzi che con i soci. L'eventuale attivo risultante altermine della liquidazione è devoluto al movimentointernazionale.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto sifa riferimento al Codice Civile ed alle altre vigentidisposizioni legislative in materia.
Norma transitoria Conriferimento agli art. 22, 23, 24 e 25 del presente Statuto (normerelative ai gruppi territoriali e tematici) si stabilisce quantosegue: il regolamento dei gruppi dello SCI recante il titolo"GRUPPI REGIONALI, LOCALI, DECENTRATI, DELLA BRANCA ITALIANADELLO SCI. 

Questa pagina è a cura di Massimiliano Gallo .
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2002.

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