Fonte: L’Antidiplomatico
http://www.controinformazione.info
30 Sett 2014

Quando uno Stato è legittimato a non ripagare il proprio debito estero
di Cesare Sacchetti

Tra debito e garanzia dei diritti fondamentali ai propri cittadini, il diritto internazionale è molto chiaro su chi deve prevalere: Secondo la Corte Internazionale di Giustizia: A nessuno Stato è richiesto di adempiere, parzialmente o pienamente, le sue obbligazioni pecuniarie se queste mettono in pericolo il funzionamento dei servizi pubblici e ottengono l’effetto di disarticolare la pubblica amministrazione della nazione.

Che l’austerity fosse profondamente sbagliata sotto il profilo economico e desse risultati ancora peggiori nell’ammontare del debito pubblico è stato più volte ricordato e gli effetti nocivi li vediamo sotto i nostri occhi.

L’aspetto che va più messo in luce è quello di uno stato sovrano funzionante con specifici limiti alle sue obbligazioni, nella fattispecie debiti contratti con altri stati e/o compagnie private straniere. Tradotto: può uno Stato per ottemperare al pagamento di un debito negare sé stesso e rinunciare a tutti i servizi essenziali che ad esso sono connaturati e irrinunciabili, come la sanità, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e le politiche occupazionali instaurando uno stato di anarchia?

A quanto pare no, e non è una velina sovranista a propugnare un tale concetto eversivo agli occhi di molti osservatori e dei valletti della finanza internazionale, ma la dottrina internazionale rappresentata in questo caso dalla ILC (International Law Commission) che nel relativo annuario del 1980 ci fornisce lumi su quel caso peculiare in cui uno Stato può invocare quello che viene definito uno ”stato di necessità” , ovvero quella particolare situazione in cui il debito contratto dallo Stato X nei confronti dello Stato Y possa non essere adempiuto se si dovessero verificare condizioni di impossibilità al pagamento dell’obbligazione e per le quali lo Stato X debitore se dovesse eseguire il pagamento, sarebbe costretto a privare i cittadini dei loro servizi fondamentali come l’istruzione, la sanità, la sicurezza pubblica, etc.

Il caso di scuola è quello del contenzioso tra Grecia e Belgio avvenuto tra gli anni’20 e’30. Il governo greco negli anni’20 appaltò la costruzione di alcune linee ferroviarie con relative forniture dei materiali alla Societè Commerciale de Belgique, che prestò al governo greco la somma necessaria per sostenere i lavori . Il governo ellenico emise titoli del debito pubblico a favore della compagnia belga per garantire il pagamento dell’obbligazione.

Successivamente la Grecia negli anni’30, in seguito alla crisi economica scaturita dal crac finanziario del 1929 fu costretta ad abbandonare il gold standard e a dichiarare il default, dichiarando l’impossibilità a pagare il proprio debito e adducendo come motivazione quello “ stato di necessità” di cui abbiamo fatto cenno sopra, ma la Societè Commerciale de Belgique rifiutò questa spiegazione e con il patrocinio del governo belga fece ricorso presso la Corte Internazionale di Giustizia. La Corte accolse le motivazioni fornite dalla Grecia, dichiarando che il governo ellenico aveva fatto quello che qualsiasi governo responsabile avrebbe fatto al suo posto.

Sono di aiuto le parole del rappresentante greco Youpis presso la Corte Internazionale per capire meglio come uno Stato dovrebbe comportarsi in situazioni del genere: ”possono occorrere circostanze che vanno al di là del controllo umano e che rendono impossibili per i governi ottemperare ai doveri verso i creditori e verso il popolo; le risorse della nazione sono insufficienti per adempiere ad entrambi i doveri. Si rivela impossibile pagare il debito e nello stesso tempo garantire ai cittadini un’amministrazione efficiente e fornire le condizioni essenziali per uno sviluppo economico, sociale e morale della nazione”.

Quindi a questo punto la domanda da porsi è: quale dei due doveri soccombe? La Corte in proposito non ha dubbi: “ A nessuno Stato è richiesto di adempiere, parzialmente o pienamente, le sue obbligazioni pecuniarie se queste mettono in pericolo il funzionamento dei servizi pubblici e ottengono l’effetto di disarticolare la pubblica amministrazione della nazione. Nel caso in cui il pagamento metta in pericolo la vita economica o comprometta il funzionamento dell’amministrazione, il Governo è autorizzato a sospendere o ridurre il pagamento del debito”. La conclusione da trarsi è che lo Stato non può smettere di fare lo Stato per pagare un debito e le richieste di pagamento lamentate dagli investitori internazionali non possono in nessun caso andare a ledere la sfera dei diritti fondamentali presenti in Costituzione e garantiti dal diritto internazionale.

L’austerità sta sopprimendo proprio quella parte della Carta costituzionale che contiene i diritti fondamentali e che non possono essere compressi né snaturati da nessuna norma, poiché la Costituzione nella gerarchia delle fonti è ancora la fonte primaria del nostro ordinamento, e perciò dobbiamo necessariamente osservare che i trattati europei imponendo politiche economiche e livelli di deficit insufficienti a raggiungere gli obbiettivi dello Stato sociale quali la piena occupazione, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, diritti fondamentali per un’affermazione e uno sviluppo dell’uomo nella società, siano illegittimi e inesistenti da un punto di vista giuridico.

Questo conflitto è insanabile e viene da chiedersi perché mai nessun partito o gruppo parlamentare abbia mai fatto proprie queste istanze e chiesto il recesso o la denuncia dei trattati europei che allo stato attuale delle cose stanno compromettendo la somministrazione dei servizi pubblici essenziali e il Governo italiano sarebbe legittimato a chiederne il recesso per cause di forza maggiore.

Le politiche europee non stanno solo danneggiando le economie degli stati membri ma annullano il ruolo essenziale dello Stato e la sua natura stessa di garante dell’ordine e del benessere sociale per instaurare un modello anarco-liberista fondato sulla legge della giungla, dove la vita stessa dei cittadini è svuotata e priva di valore e quella degli interessi speculativi invece è salvaguardata. Il precedente tra Grecia e Belgio ci mostra come i mercati non possono e non debbono disporre della vita degli stati sovrani, per passare dalla pretesa legittimità di sentenze emesse in paesi stranieri imponendone l’applicazione negli stati sovrani come nel recente caso tra i fondi avvoltoi USA e il Governo argentino, che si è legittimamente rifiutato di applicare una sentenza straniera che cambiava completamente la natura dell’obbligazione.

La Presidenta Kirchner ha dimostrato fermezza e rigore dando il benservito ad una finanza che da troppo tempo ormai continua a succhiare linfa dagli stati e per questo si è guadagnata la reprimenda del Ministro tedesco Schauble ed una pagina diffamatoria del Financial Times. Ecco, questa per noi è veramente una medaglia da appuntarsi al petto con orgoglio.

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