La mappa mostra le aree controllare dall’Isis in Iraq e in Siria al 23 Maggio, 2015.

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dic 15th, 2015

 

Il caso Isis per il diritto internazionale

di Massimo Pascarella

 

E’ il 29 giugno 2014 quando il terrorista iracheno Abu Bakr al-Baghdadi, a capo dell’ormai noto gruppo fondamentalista islamico denominatosi Isis, dichiara con enfasi sacrale – in seguito alla conquista (quasi senza colpo ferire) di ampie strisce territoriali in Iraq ed in Siria – la restaurazione del Califfato islamico. Non si fanno distinzioni tra le diverse etnie e religioni: tutti coloro che non rinvengono il proprio credo nell’Islam ortodosso sunnita secondo l’interpretazione salafita-jihadista-takfirita, sono considerati infedeli, ergo, meritevoli di essere trucidati secondo questa incombente e divampante ideologia.

Un fondamentalismo che richiama in auge le gesta di al-Qaeda, padre e marchio di fabbrica dell’Isis, al quale il gruppo si ispira ideologicamente, militarmente e strategicamente, pur mantenendo la sostanziale distinzione che lo Stato Islamico controlla anche amministrativamente il territorio controllato, mentre al-Qaeda non ha mai avuto l’aspirazione di costituire un califfato.

L’Onu dinanzi alla possibilità di un’azione risoluta, per l’ennesima volta si è ritrovata aggrovigliata nella sua semantica decisionale, a causa del potere di veto congiunto posto in essere da Russia e Cina. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno preso nuovamente in mano le redini di una situazione internazionale – sulla cui insorgenza detengono certamente delle colpe – costituendo una coalizione di Stati intenzionati ad opporsi allo Stato Islamico. Tale azione ha assunto la forma di raid aerei, a causa della riluttanza del Congresso Usa nell’intraprendere sin da subito una nuova “guerra di trincea” in Iraq. La Siria, dal canto suo, non ha offerto tale consenso formalmente, complicando ulteriormente la situazione a livello politico e giuridico internazionale.

Per chiarire la congiuntura dal punto di vista del diritto internazionale, in modo da sottendere una configurazione giuridica al contesto, bisogna porsi essenzialmente due domande: cos’è lo Stato Islamico? E quali le giustificazioni per gli attacchi aerei perpetuati dalla coalizione in Iraq e in Siria?

Lo Stato islamico non è uno Stato.

La prospettiva legale e giuridica risulta molto articolata e complessa, agglomerando diversi profili del diritto internazionale. In primis, occorre analizzare lo status giuridico dell’Isis, cercando di ricollegarlo de jure al concetto di “governo insurrezionale”, ricordando che la sua indiscussa matrice terroristica, priva di rilevanza giuridica sul caso, non influenza il suo processo di qualificazione.

Oltre agli Stati superiorem non recognoscentes partecipano alla vita delle relazioni internazionali, quali enti territoriali, anche i cosiddetti movimenti o partiti insurrezionali, maggiormente conosciuti col termine di “insorti”. Questi ultimi – secondo la dottrina – perseguono mediante la forza armata, in occasione di una guerra civile o di un moto rivoluzionario interno, il rovesciamento del governo di uno Stato (cd. governo legittimo o costituito), oppure la secessione di una parte del territorio medesimo, purché esercitino un controllo esclusivo su un dato territorio nazionale e sulla popolazione ivi stanziata.

Fondamentale risulta il requisito dell’effettività degli insorti, ovvero la capacità di instaurare un potere di fatto locale capace di espletare – strutturalmente e sostanzialmente – un’attività di governo esclusiva, non ponendo in essere solo mere sommosse o disordini interni.

Tale soggettività internazionale degli insorti dura sin quando tale principio persiste, ossia sin quando duri il governo insurrezionale (destinato a riuscire o fallire nella sua impresa).

Con riguardo al caso dell’Isis, quest’ultimo controlla strisce territoriali in Siria – ivi presente la città strategica di Raqqa (nonché capitale dello Stato Islamico), salvacondotto per gli approvvigionamenti jihadisti in Siria – e in zone dell’Iraq centro-settentrionale ,in cui una struttura governativa organizzata esercita una vera e propria potestà territoriale riscuotendo tasse, regolando il sistema giudiziale, occupandosi della pubblica sicurezza.

In Iraq.

Avendo configurato l’Isis sotto il profilo del diritto internazionale, bisogna interpretare alla luce dello stesso l’intervento della coalizione capeggiata dagli Stati Uniti in Iraq – su esplicita richiesta del governo di Baghdad – in deroga all’art. 2 par. 4 della Carta Onu (vietante l’uso e la minaccia della forza armata nelle relazioni internazionali).

Essendo l’Iraq uno Stato, in quanto dotato di effettività ed indipendenza ai sensi del diritto internazionale, di giocoforza detiene il diritto di prestare a Stati terzi il proprio consenso ad eventuali azioni militari, id est l’impiego della forza, per contrastare attori non statali all’interno del proprio territorio. Tale concetto trova diretta legittimazione nell’articolo 20 del Progetto di articoli sulla Responsabilità degli Stati della Commissione del diritto internazionale.

In Siria.

Quella del consenso rimane universalmente la soluzione giuridica più semplice ed accessibile. Ma quale l’interpretazione addotta ai bombardamenti posti in essere dalla coalizione sul territorio siriano, nonostante il rifiuto al consenso di Bashar al-Assad a qualsivoglia operazione militare straniera sul suo territorio che non sia stata concordata con il governo di Damasco? Una situazione, questa dell’agosto 2014, totalmente differente rispetto a quella delineatasi con l’inizio delle operazioni russe il 30 settembre 2015 in Siria, ed esperite di concerto al governo siriano (per ragioni di interesse che esulano dall’obiettivo della presente analisi).

L’unica opzione sul tavolo, per gli Usa, era invocare la “legittima difesa” cristallizzata nell’ art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che permette una caratterizzazione logico-giuridica a favore delle azioni irachene e “alleate”, sia fuori che dentro l’Iraq.

Tale articolo enuncia che la legittima difesa si estrinseca in individuale ed in collettiva. La fattispecie prevede rispettivamente: nel primo caso, la possibilità per lo Stato aggredito di rispondere con l’uso della forza armata nei confronti dello Stato aggressore; nel secondo, l’opzione per lo Stato vittima di chiedere ad uno o più Stati terzi che agiscano in proprio soccorso. E’ da considerare che l’Isis non è uno Stato ma, secondo la dottrina, tale norma potrebbe regolare anche i casi in cui i gruppi insurrezionali siano dotati di “elementi di internazionalità”. Constatata la peculiarità del gruppo salafita, ovvero la presenza sul territorio dell’Iraq e della Siria, dove detiene parziale controllo dei valichi di frontiera tra i due Stati, la forte prospettiva internazionale corroborata da obiettivi (spesso velleitari) che travalicano i confini dei suoi territori, si può asserire che l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite possa regolare il caso di specie.

L’Iraq ha chiaramente assunto la posizione secondo la quale l’ inidoneità del regime di al-Assad nell’affrontare efficacemente l’Isis, permette e giustifica gli attacchi sul territorio siriano. In più, dato che il governo iracheno gode del supporto degli Stati alleati, questi ultimi sono tutelati proprio da tale “coerenza logico-giuridica” nell’ esportare la lotta all’interno dei Paesi vicini (Siria).

Vitale risulta la pragmatica dimostrazione che lo Stato in questione si trovi ad essere unwilling or unable nel contrastare e debellare tali attacchi, ergo, che il governo di Assad dia prova di non volontà o incapacità nel fermare lo Stato Islamico. Indubbiamente, tale unwilling/unable test non detiene il totale consenso tra gli Stati e tra i giuristi del diritto internazionale, considerati i rischi di abuso che potrebbero derivarne (si vedano casi analoghi: Israele in Libano 2006, Russia in Cecenia 2007, Turchia in Iraq nel 2007-2008).

Nonostante ciò, tale principio ha rappresentato la giustificazione convalidante giuridicamente le operazioni condotte dalla coalizione in Siria, dove l’intervento dagli Stati Uniti è stato una conseguenza diretta dell’incapacità del governo di Damasco di far fronte in maniera adeguata all’avanzata dell’Isis in Siria, causante la confluenza dei suoi militanti in un Iraq invocante l’intervento degli Usa per fronteggiare efficacemente lo Stato Islamico.

A seguito degli attacchi terroristici (eseguiti da un commando dello Stato Islamico) del 13 novembre 2015 a Parigi, la Francia ha invocato l’art. 42 comma 7 del Trattato di Lisbona – nonostante la possibilità di adire all’art. 5 del Patto Atlantico ed eccependo la mancanza di potenzialità militari dell’ Unione europea – che in caso di aggressione subita da uno degli Stati dell’Ue impone a questi ultimi di intervenire secondo i propri mezzi e possibilità.

La ratio della scelta dovrebbe essere letta in merito al valore simbolico e politico dell’art. 42.7 TUE, mirante ad inizializzare un discorso (giuridico) sull’ implementazione della politica estera e sicurezza dell’organizzazione in termini di unitarietà pragmatica e di vincolo (dato che gli Stati Ue violanti tali norme non ne rispondono dinanzi alla Corte di giustizia dell’Ue).

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