AGI

13 feb 2015

 

Tar annulla autorizzazione Regione Sicilia per Muos

 

Il Tar di Palermo ha annullato l'autorizzazione concessa dall'assessorato regionale al Territorio e Ambiente per l'installazione a Niscemi (Caltanissetta) del Muos, il sistema di comunicazioni satellitari della Marina militare statunitense. Il ricorso era stato presentato dal Comune di Niscemi.

 

I giudici amministrativi hanno tenuto conto dei rilievi dei ricorrenti in quella parte in cui si fa riferimento al fatto che "mancherebbe in ogni caso l'autorizzazione paesaggistica, in quanto quella resa nel 2008 sarebbe irrimediabilmente scaduta". Inoltre sarebbe scaduto anche il nulla osta, rilasciato dall'Azienda regionale Foreste demaniali, del 10 aprile 2008. Sarebbe violata anche la normativa che prevede una conferenza di servizi. Ma c'e' anche un altro elemento di cui si fa cenno nella sentenza del Tar: "Mancano indagini preliminari circa le interferenze del Muos rispetto alla navigazione aerea relativa all'aeroporto di Comiso e studi in materia di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e di tutela ambientale". Il Comune ma anche le associazioni ambientaliste, rammentano i giudici, avevano invocato poi il principio comunitario di precauzione, "ritenendo cosi' di dover prevenire pregiudizi all'integrita' dei siti protetti dovuti ai progetti previsti". "Fortemente indicativo", rilevano i magistrati, e' "il rilievo, presente sia nella delibera di Giunta che negli atti dirigenziali di revoca, circa la mancanza di studi di tutela della salute dalle esposizioni elettromagnetiche e in materia ambientale: posto che l'atto principale revocato e' proprio la valutazione d'incidenza ambientale su cui poggiava l'autorizzazione all'installazione, una tale asserzione - si ripete, mancanza di studi inerenti la salute e l'ambiente - riflette un radicale vizio di legittimita' dell'originario provvedimento, sub specie di difetto d'istruttoria, e non gia' una nuova valutazione dell'interesse pubblico, che potrebbe ovviamente operarsi solo in presenza di dati istruttori completi". Cio' che si e' accertato e che ha condotto a porre nel nulla gli atti autorizzativi di cui si discute risulta essere stata allora esclusivamente una "mancanza" originaria di idonea attivita' istruttoria, "che ha resi, quindi, non ex post inopportuni, ma in radice illegittimi i due atti". Mancanza che - viene sottolineato - ha condotto il dirigente Arta a reputare gli atti autorizzativi pure anticomunitari, siccome contrari al principio di precauzione, e, quindi, "pure per questa ragione illegittimi e come tali evidentemente meritevoli di annullamento d'ufficio". Non e' rienuto, infine, meno importante rilevare che a fondamento degli interventi in autotutela "sono poste le medesime carenze denunciate dal Comune di Niscemi nel proprio ricorso, cui la stessa Regione ha aderito, sottolineando espressamente che erano state ravvisate delle carenze istruttorie negli atti autorizzativi del 2011, preannunciando la necessita' di un intervento in autotutela". Da quanto complessivamente rilevato dalla prima sezione del Tar per la Sicilia, deriva, secondo i giudici amministrativi, per un verso, che i lavori comunque compiuti, dopo l'annullamento d'ufficio con effetto retroattivo dei relativi atti autorizzativi, "avevano perso il loro titolo legittimante", sicche' la revoca che si e' disposta in data 24 luglio 2013, "senza la riedizione del procedimento, non poteva avere alcun effetto ripristinatorio e di riviviscenza delle autorizzazioni rilasciate nel 2011 ormai definitamene eliminate dal mondo giuridico". E cio' sia perche' "l'acclarato vizio di difetto di istruttoria non poteva essere sanato ex post attraverso provvedimenti di secondo grado", sia comunque per mancanza, quanto meno, di una valida autorizzazione paesaggistica, ormai scaduta per decorso del periodo quinquennale. Peraltro, l'ente gestore della riserva "deve tenere conto della nuova zonizzazione dell'area nell'ambito della riserva naturale orientata" (con decreto del 30 dicembre 2009 in gazzetta ufficiale del 26 marzo 2010, l'area e' stata, infatti, classificata in zona A); l'autorizzazione paesaggistica deve seguire la speciale disciplina come segnalato incidentalmente nel ricorso del Movimento No Muos, trattandosi di opere destinate alla difesa militare. In ogni caso, la 'Vinca', procedimento valutativo di carattere preventivo al quale va sottoposto ogni intervento pianificatorio o progettuale che interessi il territorio dei siti della Rete Natura 2000, quali Siti di importanza vomunitaria e Zone di protezione speciale, deve essere "preliminare rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio". Anche in riferimento alla "revoca delle revoche", all'atto della Regione che aveva annullato le revoche precedenti in forza dello studio condotto dall'Iss che riteneva rispettati i limiti della legislazione italiana in materia di protezione della salute umana dai campi elettromagnetici, sussistono per il Tar, "i dedotti vizi di contraddittorieta' fra atti, erroneita' dei presupposti e difetto di motivazione".

  Con mper di piu', "l'inadeguatezza di siffatto studio a superare le carenze rilevate dall'assessorato, e ancor prima dalla giunta regionale, emerge anche sul piano contenutistico.

  Lo studio dell'Iss costituisce un documento non condiviso da tutti i professionisti che hanno composto il gruppo di lavoro e - fatto ancor piu' significativo - risulta non condiviso proprio dai componenti designati dalla Regione siciliana, Mario Palermo e Massimo Zucchetti", secondo cui, "non sarebbe stata ben indagata nello studio ISS neppure la reale dimensione del rischio alla salute". (AGI) .

 

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