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02/09/2016

 

Costituzione e referendum: lo spirito sociale

di Giuseppe Aragno

 

«Non è ammessa la pena di morte». Così recita, lapidario, l’articolo 27 della Costituzione. E sai che ha dietro Beccaria, il secolo dei lumi e valori universali. L’articolo 37, che riconosce alle donne «gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», non sarebbe nato senza Anna Kulisciov, Argentina Altobelli, Maria Montessori, Anna Maria Mozzoni, Lina Merlin, Teresa Mattei e tante altre donne. Tutto oro, quindi? No. Dietro c’è anche quella «essenziale funzione familiare», che fa della donna anzitutto la moglie e la madre, e ci sono i limiti del movimento operaio, con Di Vittorio che fino al ‘45 ritiene demagogica la parità salariale. Anche l’articolo 29, che fonda il matrimonio «sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi», reca i segni dei colpi di conservatori come Vittorio Emanuele Orlando, per il quale «finirà per prevalere l’anarchia», e persino di Togliatti, che, per motivi tattici, definisce il divorzio «innaturale e anzi dannoso». Molti hanno votato «sì» con una riserva mentale: per le leggi ordinarie, la donna è ancora soggetta al marito e l’articolo è indebolito da un comma che richiama «i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare». Limiti che il cattolico Camillo Corsanego fissa nella «naturale gerarchia della famiglia», in cui «ci vuole pure qualcuno […] che dia il cognome, che scelga il domicilio, che abbia diritto di rappresentanza, che amministri i beni dei minori». Divorzio, riforma del diritto di famiglia e aborto verranno negli anni Settanta.

L’articolo 51, che prevede l’accesso a tutte le carriere senza distinzione di sesso, è una vittoria storica che rimanda a Lidia Poët, Teresa Labriola e alla loro lotta per esercitare la professione di avvocato, ma la partita non è vinta se, nel ’69, Mortati, difendendo Rosa Oliva, otterrà che si cancelli la legge che esclude le donne dalla magistratura e dalla carriera militare.

La Costituzione non cambia il Paese nascendo, ma impegna al cambiamento la legge futura; è un «programma» da attuare, uno strumento da utilizzare. Tornare indietro, tenendosi il Codice Rocco, invocando il feticcio della «governabilità» e la foglia di fico dei «principi» che non si sono toccati, significa arretrare. Abbiamo visto quanto pesa sull’articolo 41 la cancellazione dell’articolo 99, ma è facile immaginare gli effetti devastanti che avrebbe sull’intero impianto l’abolizione della XII disposizione, che vieta la riorganizzazione del partito fascista. Non si tratta di un principio fondante, ma individua un disvalore in contrasto con ogni valore su cui fonda la Costituzione. Chi l’ha scritta conosceva la storia, sapeva che pochi anni prima il nazifascismo aveva utilizzato istituti democratici per cancellare la democrazia, perciò volle un corpo unico e organico di norme unite tra loro da un criterio di «socialità» che ispira ogni sua parte. Non c’è un articolo che ne parli, ma la cultura dell’antifascismo è la sua anima vera.

Se le cose stanno così, perché invece di attuarla pienamente, si vuole cambiarla? La risposta è semplice: per la sua natura «sociale», perché il lavoro è il cuore della Repubblica e l’utilità sociale prevale sull’utile aziendale. Perché disegna uno Stato interventista, garante di equilibri democratici e protagonista in campo economico e sociale. Un’idea antifascista, nemica di ogni assolutismo, dice il cattolico Tosato alla Costituente, parlando di bicameralismo: «come v’è stato un assolutismo monarchico, così si potrebbe avere un assolutismo democratico, se tutti i poteri fossero concentrati in un solo organismo. Di qui la necessità, una volta approvato il sistema bicamerale, di istituire una seconda Camera con i medesimi poteri della prima». E’ una scelta di fondo, un «principio», ma anche un elemento di riflessione: la Costituzione non è un corpo imbalsamato, si può cambiare. Mettere mano al Senato, però, nei modi e con le ragioni che accampa il Governo vuol dire mettere mano all’equilibrio del sistema.

 

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