Formulazione definitiva della proposta di legge riguardo l'aspettativa dal lavoro per la partecipazione a missioni di ccp
ART. 1

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati hanno diritto di
fruire di aspettativa per la partecipazione a missioni organizzate nell'ambito
dei Corpi Civili di Pace di cui al comma 2.

2. Il Corpo Civile di Pace è un servizio volontario, organizzato da
enti o associazioni sulla base di progetti presentati al "Comitato per la
Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta" e approvati dall'Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1998,
n. 230, finalizzato ad intervenire, anche con attività collegate o
propedeutiche, in occasione di crisi o di conflitti, con azioni pianificate
nonviolente che comprendono attività di formazione, prevenzione,
monitoraggio, mediazione, interposizione e riconciliazione.

ART. 2

1. L'aspettativa di cui all'articolo 1 non può superare la durata di
ventiquattro mesi , continuativi o frazionati, nell'arco dell'intera vita
lavorativa, fatte salve le possibilità di aspettativa non retribuita già
previste da altre normative (Legge 23 dicembre 1998, n. 448).

2. Durante il periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto
di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; avrà però diritto all'anticipo
della parte di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) depositata presso l'azienda
nella misura del 70% (Legge 29 maggio 1982 n. 297); tale importo sarà
versato al dipendente dal datore di lavoro in rate mensili in base alla
durata dell'aspettativa.

3. Il periodo di aspettativa è computato nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle
mensilità aggiuntive, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

4. Il periodo di aspettativa è coperto da contribuzione figurativa, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155.

ART. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad
euro 200.000 a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2005-2007 nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

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