CAMERA DEI DEPUTATI
N.3748
PROPOSTA DI LEGGE
D ’INIZIATIVA DEI DEPUTATI;
REALACCI, LUPI, LUCA`, ANNUNZIATA, ARRIGHI, GIOVANNI BIANCHI, BIONDI, BOLOGNESI, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CASTAGNETTI, CENTO, CHITI, COLLAVINI, COSSA, CUSUMANO, D ’AGRO `, DELBONO, DI GIOIA, DI VIRGILIO, DIANA, FANFANI, FERRO, FIORI, FIORONI, FISTAROL, FRANCESCHINI, GIACCO, GRIGNAFFINI, LABATE, SANTINO ADAMO LODDO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MARCORA, MERLO, MILANESE, MONDELLO, MOSELLA, MUSSI, OSVALDO NAPOLI, PANATTONI, PANIZ, PATRIA, PISA,PISAPIA, PISTELLI, PISTONE, POTENZA, QUARTIANI, REDUZZI, ROCCHI, RODEGHIERO, ROMOLI, RUSCONI, RUTELLI, SANZA, SARDELLI, SINISCALCHI, STRADIOTTO, TARANTINO, TRUPIA, TUCCI, VIGNI, VILLARI, WIDMANN, ZACCHERA.
Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani ed i giovani

Presentata il 5 marzo 2003
ONOREVOLI COLLEGHI !
—Esiste in Italia un ’importante realta`rappresentata da uo-
mini e donne che si impegnano giornalmente per la pace,per la solidarieta`,per una migliore qualita`della vita. Negli ultimi anni le associazioni,nazionali e locali,di protezione civile svolgono un ’opera sempre piu`importante di controllo del territorio,di manutenzione e di informazione rivolta ai cittadini sulla mitigazione del rischio.Questa qualificata energia messa a disposizione delle regioni e degli enti locali rappresenta un vero e proprio irrinunciabile fiore all ’occhiello del nostro Paese nel mondo. La storia del servizio civile in Italia ha vissuto negli ultimi anni importanti e sostanziali cambiamenti. Dopo 26 anni di stallo legislativo, infatti,nel 1998 la storica legge n.772 del 1972 fu sostituita dalla tuttora vigente legge n.230 del 1998 e a distanza di soli tre anni,in risposta alla legge n.331 del 2000 sulla sospensione della leva obbligatoria,nel marzo del 2001 e`stata approvata la legge n.64 che ha istituito il servizio civile volontario della durata di 12 mesi.
Uno degli elementi caratterizzanti le due ultime leggi e`la possibilita `di svolgere il servizio civile all ’estero anche in missioni umanitarie nel settore della cooperazione internazionale.Cio`ha fatto s&Mac245;`che soggetti appartenenti al terzo settore e soprattutto organismi non governativi abbiano investito notevoli risorse nella progettazione del servizio civile e che le numerosissime disponibilita`di giovani desiderosi di vivere un ’esperienza di solidarieta’ internazionale abbiano trovato nel servizio civile una concreta opportunita’.
La presente proposta di legge,che nasce da un ampio dibattito con le suddette associazioni quali Acli, Arci, Associazione nazionale alpini, Focsv, Compagnia delle opere, Legambiente, eccetera, anche nell ’ottica di valorizzare gli strumenti normativi vigenti, si inserisce rispetto a questi in modo complementare e contribuisce alla diffusione di una cultura della solidarieta’. Le associazioni, e in particolare quelle di protezione civile,rappresentano in questo senso un insostituibile strumento per avvicinare sempre piu`i giovani all’impegno nella protezione del territorio e delle comunita’, un costante ricambio generazio- nale che garantisce una continuita`a questa incredibile ed essenziale opera.
Crediamo sia essenziale,per il futuro, poter continuare a garantire alle associazioni questo importante strumento che,
oltre a fornire una grande fonte di appassionate energie,rappresenta un elemento insostituibile di comunicazione e di aggregazione del mondo giovanile nel continuo sviluppo della societa`civile del nostro Paese.
Le regioni e gli enti locali saranno chiamati a svolgere non solo un ruolo fondamentale di aggregazione del mondo giovanile per uno sviluppo della nostra societa`civile,ma anche di indirizzo, di governo e di controllo del servizio civile che si attuera’ sul loro territorio. Per questo tutto il mondo delle associazioni di protezione civile,del terzo settore e del privato sociale, sara’ chiamato ad organizzare attivita’ di qualita’ e ad affrontare la sfida formativa che il servizio civile obbligatorio pone. Il portato del ruolo determinante che il terzo settore e il privato sociale hanno svolto dal 1972 deve aprirsi anche al vasto mondo delle organizzazioni non governative,venendo incontro alla voglia di esperienze in altri Paesi che i giovani manifestano. Questo filone del servizio civile sara’ particolarmente importante per lo sviluppo della dimensione europea e mondiale della cittadinanza.
Si tratta di un impegno che va oltre l ’orizzonte del proprio tornaconto personale, si riallaccia alla nostra migliore tradizione culturale e spirituale e, come ha recentemente affermato Giovanni Paolo II "(...)seguendo con attenzione il cammino di questa grande Nazione,sono indotto a ritenere che,per meglio esprimere le sue doti caratteristiche,essa abbia bisogno di incrementare la sua solidarieta`e coesione interna (...)". Anche il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e’ tornato piu`volte sulla necessita`di tutelare e incentivare,con politiche adeguate, le forme di assistenza e di tutela a favore dei cittadini "(...)unita’ nelle comunita’ locali, unita’ nazionale, non fatta di retorica, ma
di solidarieta’ concreta (...)".
Anche da tali motivi nasce la presente proposta di legge per l’istituzione del servizio civile obbligatorio che ha come obiettivo ultimo lo sviluppo del senso civico nelle nuove generazioni alla luce del principio costituzionale di solidarieta’. Esso trova nell ’articolo 2 della Costituzione – che postula un equilibrato rapporto tra godimento dei diritti inviolabili e adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica,economica e sociale – il proprio radicamento costituzionale.
E’ opinione diffusa che la serie dei doveri costituzionali,vale a dire i doveri costituzionalmente imponibili al cittadino, possono essere solo quelli che discendono da una previsione costituzionale,mentre altri ritengono "aperta "la clausola di
garanzia dei diritti inviolabili che puo’ pertanto allargarsi a fattispecie non individuate dalla Costituzione e "riconosciu-
te "in concreto dalla Corte costituzionale. Appare pertanto insufficiente fondare la previsione di un servizio civile obbligatorio sulla disposizione di cui all’articolo 23 della Costituzione ai sensi del quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo`essere imposta se non in base
alla legge ",vale a dire sulla clausola che autorizza in generale le limitazioni alla liberta’ individuale. Occorre invece fare riferimento alla disposizione alla quale il servizio civile sostitutivo del servizio mi- litare obbligatorio e`stato tradizionalmente ricondotto dal momento della sua introduzione nel nostro ordinamento (legge n.772 del 1972)ad oggi:l ’articolo 52 della Costituzione,e in particolare il primo comma di tale articolo, secondo il quale "La difesa della Patria e`sacro dovere del cittadino ". Com’è noto, la dottrina e la giurisprudenza hanno tradizionalmente rilevato la maggiore ampiezza del dovere del cittadino di difendere la Patria (articolo 52, primo comma) rispetto all ’obbligo di pre-
stare,nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 52) il servizio militare di leva. Quest ’ultimo da un lato si rivelerebbe strumentale al dovere di difendere la Patria,ma dall ’altro lato non esaurirebbe le modalita’ con cui e`possibile tale difesa: su questa base la Corte costituzionale ha potuto fondare la legittimita’ costituzionale dell’obiezione di coscienza al servizio militare e del connesso adempimento dell’obbligo di difesa della Patria mediante la prestazione di un servizio sostitutivo civile. La Corte, in una sua importante decisione
(sentenza n.164 del 1985) ha infatti avuto modo di affermare che il servizio civile "non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria,ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato ", con la conseguenza che l ’articolo 52,secondo comma, demandando "al legislatore ordinario la determinazione dei modi e dei limiti del relativo obbligo,ovviamente nel rispetto degli altri precetti costituzionali, consente di affermare che,a determinate condizioni, il servizio militare armato puo’ essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili all’idea di difesa della Patria ".
La legge n.331 del 2000 ha "sospeso " il servizio militare di leva, nelle forme e nelle modalita’ precisate dalla legge stessa.
Il servizio di leva non e’ stato pero’ "abolito ", in quanto la sospensione puo’ cessare al verificarsi di eventi che la legge stessa ha tipizzato all ’articolo 2 (deliberazione dello stato di guerra,gravi crisi internazionali in cui l’Italia sia coinvolta direttamente o in virtu’ dalla sua appartenenza ad una organizzazione internazionale). Conseguentemente,la legge n.64 del 2001 ha soppresso il servizio sostitutivo civile e ha introdotto nell ’ordinamento il servizio civile volontario (poi regolato dal decreto legislativo n.77 del 2002).
Il valore delle "modalita`di adempimento spontaneo all’obbligo costituzionale di solidarieta`sociale " (sentenza n.75 del 1992 della Corte costituzionale), fra le quali andrebbe ora incluso il servizio civile volontario,non ha certo bisogno di essere sottolineato.Tuttavia,il declino del senso civico e della legalita’ e la crisi dei doveri da piu’ parti segnalata inducono a proporre un rafforzamento di tale adempimento al dovere costituzionale di solidarieta’ sociale. La difesa della Patria, all’inizio del XXI secolo e in un contesto nel quale si è ritenuto socialmente e politicamente non necessario il mantenimento di un esercito di leva e si è opinato che la difesa "armata "della comunita’ potesse essere adeguatamente assicurata solo da un servizio militare professionale,assume vieppiu’ volti diversi da quelli che i costituenti del 1947 avevano immaginato.Ciononostante, l’articolo 52 della Costituzione (letto alla luce dell ’articolo 2 epiu’ in generale di tutta la filosofia e dell’immagine di uomo sottese alla Carta costituzionale) rimane un punto di riferimento utile che consente di promuovere un’etica dei doveri adeguata alla societa’ di oggi. Si puo’ cioe’ sostenere che l’obbligo di difesa della Patria deve essere inderogabilmente soddisfatto in una delle (sempre piu’ varie e plurali) modalita’ previste dalla legge. Una di esse rimane il servizio militare, la cui obbligatorieta’ e’ peraltro ristretta dalla legge ad una serie di casi oltremodo limitati da essa individuati (stato di guerra,gravi crisi internazionali); sino a quando il servizio di leva e’ sospeso ai sensi della legge n.331 del 2000, un servizio civile nazionale obbligatorio puo’ costituire la modalita’ ordinaria di adempimento al dovere di servire la Patria. Anche il servizio civile obbligatorio, come le Forze armate professionali, deve essere informato allo spirito democratico della Repubblica, come prevede il terzo comma dell’articolo 52: questa saldatura tra dovere di solidarieta’, difesa della Patria in forme non armate e "spirito democratico " delle istituzioni repubblicane costituisce un ulteriore elemento di giustificazione del servizio civile obbligatorio alla luce dei princ&Mac245;`pi costituzionali. Nella prospettiva del servizio civile, d’altronde, non ha piu’ senso la limitazione dell’ obbligo ai soli cittadini di genere maschile: il cittadino cui spetta difendere la Patria ai sensi dell ’articolo 52 della Costituzione e’ il cittadino di entrambi i generi,anche se la legge e’ tuttora facoltizzata a distinguere tra uomini e donne nel regolare il servizio militare obbligatorio,ora sospeso (ma la distinzione,anche in questa prospettiva, appare oggi sempre piu`sprovvista di una ragionevole giustificazione che le consenta di superare un eventuale giudizio di costituzionalita’ ai sensi dell ’articolo 3 della Costituzione).
D’altro canto occorre rilevare che il patrimonio di valori che la "cultura militare "ha rappresentato in passato puo’ trovare –in un contesto del tutto nuovo come quello di un servizio civile obbligatorio –un nuovo terreno di coltura.
Scriveva nel 1962 Vittorio Bachelet che "la disciplina militare e’(...) il complesso delle virtu’ militari di fedelta’, di onore, di lealta’, di senso di responsabilita’, di obbedienza, di spirito di corpo, di coraggio, di spirito di sacrificio", al punto da poter essere considerata simile ad una "regola di vita" del tipo di quelle che sono caratteristiche degli ordini religiosi. Se questo mondo e’ oggi – nel bene e nel male – alle nostre spalle, appare comunque necessario trovare modalita’ nuove per tradurre in atto il valore repubblicano fondamentale espresso dall’articolo 2 della Costituzione: quello secondo il quale la rivendicazione delle liberta’ va bilanciata con l’assunzione delle responsabilita’ verso la comunita’ civile.



PROPOSTA DI LEGGE
ART.1.
1.Al fine di realizzare i princìpi di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini è istituito il servizio civile obbligatorio, quale modalità non armata di difesa della Patria ai sensi dell’articolo 52 della Costituzione.

2.Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 il servizio civile obbliga- torio è prestato nei seguenti settori:
a)tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale del Paese;
b)tutela della salute;
c)protezione civile;
d)istruzione,integrazione e assistenza sociale;
e)cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, mediante la partecipazione a progetti di promozione sociale e ambientale.

ART.2.
1.Tutti i cittadini, sia di sesso maschile che femminile,tra il diciottesimo e il ventiseiesimo anno di età hanno l’obbligo di svolgere il servizio civile obbligatorio.

2.La durata del servizio civile obbligatorio è di sei mesi; il servizio è retribuito con un importo mensile pari a 300 euro.

ART.3.
1.Il Governo e`delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare il servizio civile obbligatorio secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)i cittadini prestano il servizio civile obbligatorio presso le regioni, gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, preferibilmente nella provincia o comunque nella regione di residenza;
b)le regioni,gli enti locali, le associazioni di protezione civile, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore, per i propri settori di competenza rientranti tra quelli di cui al comma 2 dell ’articolo 1, richiedono l’assegnazione di cittadini che prestano il servizio civile obbligatorio;
c)i cittadini possono esprimere la loro preferenza per un determinato settore fra quelli di cui al comma 2 dell ’articolo 1; tale preferenza,non vincolante, è valutata ed eventualmente accolta sulla base della ricettività del settore medesimo;
d)indicazione delle cause ostative che motivano la impossibilità di esercitare il servizio civile obbligatorio o che ne motivano il rinvio.

2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa
intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,sentite la Consulta nazionale degli enti di servizio civile, le associazioni del terzo settore e le organizzazioni non governative.

ART.4.
1.I cittadini che optano per il servizio militare volontario o il servizio civile volontario,nelle forme e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia, sono esentati dallo svolgimento del servizio civile obbligatorio.

ART.5.
1.Per l ’attuazione delle disposizioni della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per il servizio civile obbligatorio, con una dotazione iniziale di 1 miliardo e 800 milioni di euro.

ART.6.
1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 1 miliardo e 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia- mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell ’ambito dell ’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell ’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.Il Ministro dell ’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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