Repubblica — 24 luglio 2010  

Perché Pristina È Diversa dal Québec
di Antonio Cassese

L' OPINIONE consultiva della Corte internazionale di giustizia sul Kosovo ha deluso molti, pur se ha invece rallegrato i 69 Paesi che avevano riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente. Ma cosa ha detto esattamente la Corte ? L' Assemblea Generale dell' Onu le aveva chiesto di accertare se la dichiarazione di indipendenza approvata dal Kosovo il 17 febbraio 2008 era contraria al diritto internazionale e alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell' Onu 1244 del 1999, che, dopo l' intervento della Nato contro la Serbia, stabiliva un regime provvisorio di autogoverno nel quadro dell' Unmik (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo). La Corte ha risposto che quella dichiarazione di indipendenza è conforme sia al diritto internazionale sia alla risoluzione dell' Onu. Conclusione giusta ma anche ovvia. Infatti, per il diritto internazionale la secessione di una minoranza o di una parte di uno Stato sovrano è semplicemente un «fatto della vita», come una rivoluzione o un terremoto. Cioè, non è né vietata né autorizzata - anche se invece la stessa secessione, per il diritto costituzionale dello Stato dal quale avviene il distacco, è un atto gravissimo, illegittimo ed illegale. Era anche evidente che la dichiarazione di indipendenza non era contraria alla risoluzione 1244, perché questa stabiliva solo il regime transitorio del Kosovo, non contemplando lo sbocco finale di quel regime, e tanto meno prevedendo o vietando l' indipendenza. Perché dunque l' avviso della Corte ha suscitato tanta delusione? In realtà la questione cruciale era un' altra: una minoranza, un gruppo etnico o una regione hanno diritto all' autodeterminazione o, più generalmente, un diritto di secessione ? I còrsi, i baschi, i catalani, gli abitanti del Québec, i curdi della Turchia, dell' Iran e dell' Iraq, le varie minoranze delle repubbliche exsovietiche, possono invocare il diritto ad autoderminarsi? Sono cioè legittimati a separarsi dallo Stato, divenendo indipendenti o unendosi ad un altro Stato o alla minoranza di un altro Stato? Il problema era stato sollevato davanti alla Corte da vari Stati che erano intervenuti nel caso. La Corte però ha preferito non affrontarlo, con un argomento formalistico: non costituiva oggetto della richiesta dell' Assemblea Generale (anche se si trattava di una questione implicita o strettamente collegata a quella, oggetto della richiesta, e comunque, era stata ampiamente dibattuta davanti alla Corte, con tesi contrapposte). La Corte avrebbe potuto invece prendere di petto questo problema che non solo è molto spinoso, ma soprattutto, a seconda della soluzione che gli si dà, può avere gravi conseguenze politiche. È ovvio che, se si dice che quei gruppi e minoranze hanno diritto all' autodeterminazione e alla secessione, si apre un vaso di Pandora, scatenando forze centrifughe che metterebbero a rischio la stabilità di numerosi Stati sovrani e creerebbero un terremoto nella comunità internazionale. Che la Corte abbia preferito tacere sull' argomento è tanto più sconcertante in quanto la risposta del diritto internazionale è semplice e netta: quei gruppi e quelle minoranze non hanno alcun diritto di secessione. Quanto al diritto all' autodeterminazione, esso spetta (oltre naturalmente che ai popoli coloniali e quelli sotto occupazione straniera, come il popolo palestinese) solo a quei gruppi razziali che sono sistematicamente discriminati in modo così grave da impedire loro l' accesso al governo, ossia sono trattati come lo era la maggioranza nera in Sudafrica ai tempi dell' apartheid. Dunque, tutti i gruppi e le minoranze che vivono in paesi democratici, dove le minoranze e i gruppi non sono sistematicamente oppressi, non godono di alcun diritto all' autodeterminazione. In breve il diritto internazionale è relativamente conservatore e filo-statale, preferendo non legittimare, dunque non incoraggiare, alcuna spaccatura all' interno di Stati sovrani - anche se poi, realisticamente tiene conto dei «fatti della vita», se una minoranza, una regione o un gruppo riescono con la forza o in altro modo a staccarsi da uno Stato e ad esercitare un controllo stabile ed effettivo su un territorio a parte. La Corte ha perso una buona occasione per contribuire, con la sua autorevole opinione, alla stabilità e alle pacifiche relazioni internazionali. Speriamo che in una futura occasione, anche se su altri temi, essa possa essere meno cauta e più costruttiva. -

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