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05/05/2020

 

Cosa ha appena deciso la Corte costituzionale tedesca e che impatto avrà sulla zona euro

di Thomas Fazi

È finalmente arrivata la sentenza tanto attesa della Corte costituzionale tedesca che doveva valutare la compatibilità o meno del programma di acquisto titoli della BCE avviato nel 2015 (formalmente public sector purchase programme o PSPP, altresì noto come programma di quantitative easing o QE) con la legge fondamentale tedesca.

 

Cosa dice?

In sostanza la Corte costituzionale tedesca ha riscontrato che il programma è incompatibile con il principio di proporzionalità consacrato nei trattati europei, che afferma che «l’azione dell’UE deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono essere in rapporto con la finalità perseguita». La Corte infatti ha sentenziato che la BCE non ha sufficientemente ponderato gli effetti di politica economica e fiscale del programma. «Perseguendo incondizionatamente gli obiettivi di politica monetaria del PSPP – raggiungere tassi di inflazione inferiori ma prossimi al 2 per cento –, ignorando i suoi effetti di politica economica, la BCE ha ignorato manifestamente il principio di proporzionalità», si legge nella sentenza.

In particolare, nota la Corte, «[i]l PSPP migliora le condizioni di rifinanziamento degli Stati membri in quanto consente loro di ottenere finanziamenti sui mercati dei capitali a condizioni notevolmente migliori di quanto sarebbero in grado di fare altrimenti; ha quindi un impatto significativo sui termini della politica fiscale in base ai quali operano gli Stati membri. In particolare, il PSPP potrebbe avere gli stessi effetti degli strumenti di assistenza finanziaria ai sensi del […] trattato del MES». Su questo punto – e questa è la prima bomba – la Corte ha dunque preso una posizione nettamente opposta a quella raggiunta dalla Corte di giustizia europea (CGUE), che invece aveva giudicato il programma compatibile con il principio di proporzionalità, la cui sentenza viene giudicata dalla Corte tedesca ultra vires, cioè incompatibile con i trattati.

Più precisamente, si legge nella sentenza che il programma di QE della BCE «deve essere qualificato come un atto ultra vires, nonostante il giudizio contrario della CGUE». Per questo motivo «la Corte costituzionale federale non è vincolata dalla decisione della CGUE, ma deve condurre il proprio riesame per determinare se le decisioni dell’Eurosistema relative all’adozione e all’attuazione del PSPP rientrano nelle competenze che le sono conferite dal diritto primario dell’UE. Poiché tali decisioni mancano di sufficienti considerazioni sulla proporzionalità, equivalgono a un superamento delle competenze della BCE». La Corte ci ricorda inoltre che gli Stati membri, in virtù del trattato di Lisbona, rimangono i «padroni dei trattati», giacché l’UE non si è evoluta in uno Stato federale. In tal senso, si legge nella sentenza, «se gli Stati membri dovessero astenersi completamente dal condurre qualsiasi tipo di revisione degli ultra vires, concederebbero agli organi dell’UE un’autorità esclusiva sui trattati anche nei casi in cui l’UE adotti un’interpretazione giuridica che equivarrebbe essenzialmente a una modifica del trattato o a un’espansione delle sue competenze» – cioè esattamente ciò che la Corte costituzionale tedesca imputa alla Corte di giustizia europea.

Ciò detto, la Corte afferma che «al momento non può stabilire se il governo federale e il Bundestag abbiano effettivamente violato le loro responsabilità in materia di integrazione europea nel non chiedere la fine del PSPP». Per valutare se questo sia il caso o meno, la Corte chiede al Consiglio direttivo della BCE di motivare la valutazione della proporzionalità del programma. Per quanto riguarda invece la violazione o meno del divieto di finanziamento monetario (art. 123 del TFUE), la Corte non rileva una violazione di tale principio perché il volume degli acquisti del programma PSPP è limitato, gli acquisti vengono effettuati secondo il capital key ecc. Il senso implicito di questa frase è ovvio: anche se la sentenza non riguardava il nuovo programma di acquisto titoli attivato per rispondere alla pandemia COVID-19, ovverosia il PEPP (pandemic emergency purchase programme), è chiaro che, poiché molti dei suddetti limiti vengono meno nel PEPP, la Corte considera quest’ultimo in violazione dell’art. 123, oltre che del principio di proporzionalità.

Infine – e questa è la seconda bomba – la Corte specifica che le autorità tedesche «non possono partecipare né allo sviluppo né all’attuazione di atti ultra vires». Per questo la Corte stabilisce che dopo un periodo transitorio di tre mesi, la Bundesbank non potrà più partecipare all’attuazione e all’esecuzione delle decisioni della BCE in questione, a meno che il Consiglio direttivo della BCE non adotti una nuova decisione che dimostri un modo comprensibile e comprovato che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti dal PSPP non siano sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale risultanti dal programma. Alle stesse condizioni, la Bundesbank deve garantire che le obbligazioni già acquistate e detenute nel suo portafoglio siano vendute sulla base di una strategia – possibilmente a lungo termine – coordinata con l’Eurosistema».

Difficile non vedere come questa sentenza sia di fatto incompatibile con il mantenimento nel medio periodo (oltre il 2020) del programma PEPP. Ne vedremo delle belle.

 

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