19 luglio 2011

L'obiezione di coscienza? Un residuato di guerra
di Antonino Drago e  Francesco Spagnolo

«la Legge 230 del 1998 è stata così espressamente abrogata..."

(v. in fondo)

Dopo averla "sospesa" ( incostituizionalmente; ma nessuna associazione o

ente ha fatto ricorso alla Corte costituzionale, la quale  avrebbe

sicuramente bloccato la mossa)

ci hanno scippato la legge sull'obiezione di coscienza,

quella costata

cinquant'anni di lotte di 800.000 obiettori, dieci anni di lotte dentro il

parlamento e una approvazione rifiutata da Cossiga.

Pare che nessuno se ne sia accorto, tra Comitato Dcnanv, Valpiana che ci

siede come rappresentante dei nonviolenti e degli obiettori, le associazioni

nonviolente e antimilitrariste.

D'altronde la mancanza di una politica collettiva sulla DPN (cioè il

progetto politico degli obiettori) prometteva l'impunità a governo e

militari per qualsiasi mossa a sorpresa su quella legge.

Così dalla legge italiana, è stata cancellata la parola "nonviolenta", che

probabilmente molti giuristi avranno pensato che era un ET, dato che

compariva per la prima volta in una legge di uno Stato.

Restiamo con la legge 64/2001 sul SC; che però dice solamente :"mezzi ed

azioni... non militari";  e che comunque sta per essere riformata proprio in

questi

mesi, in quel senso che vorrà dargli Giovanardi (e casomai le regioni

interessate a privatizzare il SC come politica giovanile), dato che un

dibattito alla base tra i

movimenti per la pace nonviolenti antimilitaristi non c'è stato.

D'altronde,da tempo la pratica del SC ha cancellato la DPN e nessuno ha

protestato, a parte qualcuno che è rimasto isolato.

Ci restano le sentenze della Corte Costituzionale; solo perché non sono

abrogabili;

però non fanno legge, ma solo  principio. E comunque non parlano mai di

nonviolenza, anche se equiparano la difesa non armata con quella armata.

Stiamo regredendo agli anni '70 o giù di lì.

Occorrerà fare un'analisi del perché succede questo, o no? La nonviolenza

deve pensare bene di tutti, qualsiasi cosa essi facciano, o qualcuno dovrà

ammettere degli errori? Mandela ci insegna qualcosa o si continua tutti per

sé e molto pochi al servizio di temi politici comuni?

Nella speranza che nel Paese che ha avuto così tanti maestri di nonviolenza,

i loro seguaci sappiano reagire alla fase della più grande sconfitta della

nonviolenza che sia mai avvenuta finora.

Tonino

DAL BLOG DI FRANCESCO SPAGNOLO

Sintesi della relazione annuale UNSC sul SC anno 2010

L'obiezione di coscienza? Un residuato di guerra

Dal 2007, con la legge n. 130/2007è stata introdotta la possibilità di

rinunciare allo status di obiettore di coscienza passati 5 anni dal congedo.

Lo scorso anno tali domande di rinuncia sono diminuite, passando dalle 3.829

del 2009 alle 3.197 del 2010 (-16,5%). Nel 2008 erano state 3.189 e 1.258

del 2007, portando così il totale a 11.473, che a fronte dei quasi 800.000

obiettori italiani, costituisce appena 1,4% del totale.

Da notare però che il D.Lgs n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento

militare", ha raccolto e riordinato in un testo unico l'intera normativa

sulle Forze armate, tra le quali, al Libro ottavo, le disposizioni in

materia di obiezione di coscienza di cui alla Legge 8 luglio 1998, n. 230.

In particolare tale codice disciplina, agli articoli 2097 e seguenti, il

Servizio degli obiettori di coscienza in caso di ripristino del Servizio

obbligatorio di leva, previsto in tempo di guerra o di grave crisi

internazionale.

Come ricorda la Relazione ***«la Legge 230 del 1998 è stata così

espressamente

abrogata dall'articolo 2268*** ad esclusione dell'articolo 8 riguardante le

competenze dell'Ufficio; dell'articolo 10, concernente la Consulta nazionale

per il servizio civile; dell'articolo 19 relativo al Fondo nazionale per il

servizio civile e dell'articolo 20 che prevede la presentazione al

Parlamento della relazione annuale sull'organizzazione, sulla gestione e

sullo svolgimento del Servizio civile nazionale». La possibilità della

rinuncia allo status è ora contenuta nell'art. 636, comma 3, del D.Lgs n.

66/2010.

top